La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il giudice della deontologia ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 245 del 14 novembre 2023
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Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente , non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 245 del 14 novembre 2023
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L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario
L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdf (già art. 30 codice previgente).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 245 del 14 novembre 2023
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Procedimento disciplinare: la Sezione può approvare un capo di incolpazione diverso da quello proposto dal Consigliere istruttore (anche riqualificandolo nel corso del giudizio)
L’art. 16 Reg. CNF n. 2/2014 per il Procedimento disciplinare affida al Consigliere istruttore il compito di proporre alla sezione richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione: trattasi di un potere di impulso che fa salvo quello di deliberazione in capo alla sezione competente, la quale può infatti modificare la portata ed il contenuto degli addebiti da contestare, peraltro anche mediante una riqualificazione del capo di incolpazione pure in sede di decisione disciplinare, qualora l’incolpato, anche attraverso l’iter del procedimento, abbia avuto conoscenza dell’accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi, non verificandosi una violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti alla base della decisione e, perciò, una violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali e la materialità del fatto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 244 del 14 novembre 2023
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Illecito disciplinare: la resipiscenza e il buon comportamento dell’incolpato successivo al fatto possono mitigare la sanzione
La sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, ad onta della gravità oggettiva delle violazioni incidenti su valori rilevanti della deontologia forense, ben può essere ridotta nella misura qualora, l’incolpato dimostri consapevolezza del proprio errore ed il suo comportamento successivo al fatto indichi un riallineamento alla correttezza della condotta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 244 del 14 novembre 2023
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La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate
Al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato (costituente il parametro di valutazione della legittimità del procedimento disciplinare in ossequio ai principi generali di buon andamento e di trasparenza dell’attività amministrativa), necessaria e sufficiente è una chiara ed esaustiva contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la mancata indicazione delle norme violate, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati con il solo limite di non potersi sanzionare il professionista per fati diversi o ulteriori a quelli specificamente oggetto dell’incolpazione. In sostanza la contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione della condotta, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace e compiuto le proprie difese, senza correre il rischio di essere ritenuto responsabile per fatti diversi da quelli ascrittigli.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 244 del 14 novembre 2023
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L’appropriazione indebita costituisce illecito permanente
L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentemente, il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 244 del 14 novembre 2023
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Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare non va detratto dal CDD al momento della quantificazione della sanzione (ma dal COA in sede di sua esecuzione)
Nella quantificazione della sanzione da irrogare, il CDD non deve tener conto dell’eventuale periodo di sospensione cautelare già sofferto per il medesimo fatto sottraendolo dalla durata della sospensione disciplinare, giacché tale detrazione spetta all’organo competente per l’esecuzione della sanzione medesima, dunque al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove è iscritto l’avvocato sanzionato, come previsto dagli artt. 62 L. n. 247/2012 e 35 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione dell’incolpato circa l’asserita illegittimità della sospensione disciplinare irrogatagli dal CDD, in quanto la stessa -correttamente- non decurtava il periodo di sospensione cautelare già scontata dal medesimo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 243 del 14 novembre 2023
NOTA:
In senso conforme, sul computo, da parte del COA di appartenenza, del c.d. “presofferto” in sede di esecuzione della sanzione disciplinare cfr. da ultimo Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Sacco), sentenza n. 87 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 19 del 28 febbraio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 266 del 30 dicembre 2022.
Inoltre, sulla necessità che il COA proceda alla detrazione del presofferto anche in assenza – nella decisione che abbia irrogato la sanzione definitiva – di specifiche indicazioni in merito ovvero del computo del residuo periodo di sospensione da scontare, cfr. Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 8 (reso su quesito del COA di Roma).
Infine, per la previgente disciplina (art. 43 RDL n. 1578/1933), cfr. invece Consiglio Nazionale sentenze nn. 50/2001, 128/2003, 156/2004, n. 94/2010 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Orlando), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 171, secondo cui l’eventuale “presofferto” mitiga(va) direttamente la sanzione così rideterminata “in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p.”. -
La rilevanza (anche) deontologica della truffa ai danni dell’assicurazione
Il coinvolgimento dell’avvocato in un sodalizio criminoso stabilmente dedito alla costruzione di falsi sinistri al fine della percezione illecita del risarcimento dei danni, costituisce condotta gravemente violativa dei precetti deontologici di dignità e decoro della professione, stante altresì la lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta dei comportamenti stessi (Nel caso di specie, l’avvocato era stato condannato in sede penale per aver partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno delle compagnie di assicurazioni, patrocinando controversie giudiziarie relative a falsi sinistri).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 243 del 14 novembre 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Gagliano), sentenza n. 240 dell’8 novembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 208 del 19 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 197 dell’11 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 198 dell’11 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 157 del 25 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 19 del 28 febbraio 2023.