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  • L’illecito deontologico può essere “consumato” o “tentato”

    In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell’illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l’illecito deontologicamente rilevante (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Piccialli), SS.UU, sentenza n. 27996 del 16 dicembre 2013, Corte di Cassazione (pres. Carbone, rel. Falcone), SS.UU, sentenza n. 10601 del 20 maggio 2005, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29.

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

  • Il COA di Livorno formula quesito in merito alla possibilità di disporre la cancellazione dell’iscritto che – pur sottoposto a procedimento disciplinare pendente – sia sottoposto a misura di amministrazione di sostegno, laddove l’estensione dei poteri conferiti all’amministratore determini il venir meno del requisito di iscrizione di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) della legge n. 247/12 (pieno godimento dei diritti civili).

    Questa Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 37/17, che l’assolutezza del divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare di cui all’art. 17, comma 16 della legge n. 247/12 conosce talune eccezioni, qualora entri in conflitto con interessi pubblici concorrenti (come ad esempio nel caso di incompatibilità). Nel caso dell’iscritto sottoposto ad amministrazione di sostegno, laddove i poteri conferiti all’amministratore siano tali da ridurre al minimo la capacità di agire dell’amministrato, ritiene la Commissione che l’esigenza di garantire l’interesse al corretto esercizio della professione, unitamente ad elementari considerazioni relative al rispetto della dignità dell’individuo e alla tutela dei suoi diritti fondamentali, consentano al COA di disporre la cancellazione, pure in pendenza di procedimento disciplinare.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 22 novembre 2017, n. 91

  • Il COA di Milano chiede di sapere se un Avvocato sospeso volontariamente ex. art. 20 comma 2 L. 247/12 debba assolvere all’onere della stipula di polizza per la responsabilità professionale e contro gli infortuni.

    La risposta è nei seguenti termini:
    a) quanto alla polizza per la responsabilità civile professionale:
    La questione è già stata esaminata da questa Commissione con il parere 90/2016, dal quale non si ritiene di doversi discostare che così ha ritenuto:
    L’art. 12 Legge n. 247/2012 sancisce in capo all’avvocato il dovere di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Si tratta, in tutta evidenza, di una prescrizione posta a tutela di due posizioni: da un lato, quella dell’avvocato, la cui attività potrebbe, anche a distanza di tempo, essere causa di danni verso terzi con conseguente obbligo di risarcimento; dall’altro, quella del cliente, che tale danno potrebbe subire. La copertura assicurativa, pertanto, deve permanere anche in capo all’avvocato sospeso a richiesta dall’attività professionale, sia perché la norma anzidetta non contempla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi potrebbe anche emergere, seppur risalente nell’origine ad epoca anteriore, durante il periodo di sospensione. In tal caso, infatti, qualora la copertura assicurativa non fosse stata rinnovata, il cliente non avrebbe più a disposizione la garanzia risarcitoria del danno accertato, la cui sussistenza è prescritta dalla legge.
    b) quanto alla polizza infortuni:
    Il quesito è superato dalla modifica dell’art. 12, comma 2, della legge n. 247/12, introdotta dal D.L. n. 148/17, conv. con l. n. 172/17, in conseguenza della quale il comma è formulato come segue: “all’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 25 ottobre 2017, n. 78

  • Il COA di Torino chiede se, visto l’art 2, co. 1 D.M. 16 agosto 2016 n. 178 (Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, nonche’ in materia di modalita’ di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’ordine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), l’avvocato “possa avere, nella medesima città, un domicilio professionale principale ed uno secondario e se entrambi i domicili debbano o possano essere resi pubblici con inserimento nell’elenco degli iscritti”.

    La commissione, dopo ampia discussione ritiene che ad entrambe le domande si possa dare risposta affermativa in forza della interpretazione letterale della norma citata:
    i) la lett. c) del co. 1, del DM n. 178/16 – in attuazione degli artt. 7 e 17 della legge n. 247/12 – prevede espressamente l’indicazione del domicilio professionale principale e di quelli secondari, siano essi all’interno od al di fuori del circondario; in assenza di particolari eccezioni – che avrebbero eventualmente essere evidenziate – nulla vieta che l’avvocato possa avere un domicilio principale ed uno secondario nella medesima città e quindi, a ben vedere, nel medesimo circondario;
    ii) entrambi i domicili andranno indicati nell’albo, con la precisazione di quale sia il principale ed il secondario, e ciò, al pari di tutte le altre informazioni previste dalla norma.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere 25 ottobre 2017, n. 75

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona ha posto i seguenti quesiti: a) Se l’Abogado iscritto nell’Albo ordinario (tenuto da un Consiglio dell’Ordine italiano), possa cancellarsi dall’Ordine spagnolo di provenienza; b) Se il medesimo Abogado possa poi cancellarsi dall’Albo ordinario e successivamente reiscriversi presentando, al riguardo, la sola domanda di iscrizione, ovvero se, in considerazione dell’originario titolo straniero, debba seguire una diversa procedura.

    Le risposte vengono fornite nei termini di seguito precisati.
    Va premesso che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.Lvo n. 96/2001, l’avvocato integrato, ovverosia colui che, in qualità di avvocato stabilito, ha esercitato la professione in Italia per almeno tre anni senza interruzioni, ovvero ha superato la prova attitudinale prevista dal D.M. n. 191/2003, “ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.”.
    La previsione anzidetta fornisce evidentemente risposta ad entrambi i quesiti, nel senso che.
    – L’avvocato integrato ha facoltà di cancellarsi dall’Albo dell’Ordine di provenienza senza che ciò si ripercuota negativamente sull’efficacia della sua iscrizione nell’Albo italiano
    – L’avvocato integrato iscritto all’Albo ordinario italiano, e non più nella sezione speciale del medesimo riservata agli avvocati stabiliti, ha gli stessi diritti degli altri iscritti, con facoltà quindi di avvalersi delle facoltà previste dalla legge professionale tempo per tempo vigente.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 20 settembre 2017, n. 65

  • Il COA di Cagliari chiede di conoscere se l’attività dei Componenti i Consigli Distrettuali di Disciplina rientri nell’attività formativa di cui all’art. 11 della L. 247/2012 sollecitando un “autorevole intervento” in ordine al riconoscimento di crediti per l’attività formativa svolta dai componenti il Consiglio Distrettuale di Disciplina.

    Si segnala che il CNF è intervenuto in proposito sul testo del Reg. All’art. 13 co 1 lett. d) prevedendo che la partecipazione Consigli Distrettuali di Disciplina sia valutabile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua, così come la partecipazione a gruppi di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonchè la partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari. La quantificazione dei crediti attribuibili è stabilita dall’art. 20 co 3 lett. d) in ragione di un massimo di 10 c.f. all’anno.
    La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2017, tuttavia, ragionevolmente, il principio può ritenersi applicabile alle annualità pregresse in virtù dell’assimilabilità della partecipazione ai Consigli Distrettuali di Disciplina alla partecipazione alle Commissioni Consiliari, già disciplinata nella precedente versione del regolamento.
    Conforta, al riguardo, il parere espresso da questa Commissione su quesito del COA di Parma, in epoca antecedente la novella dell’art. 13 reg. 6/2014, che qui in calce si riporta.

    Le cause di esonero dall’obbligo formativo sono espressamente individuate nell’art. 15 del Regolamento n. 6/2014 che per quanto riguarda quelle connesse all’esercizio di una funzione, si limita a riprendere il dettato legislativo di cui all’art. 11 comma 2 L. 241/2012 e dunque a individuare i componenti di organi con funzioni legislative e quelli del Parlamento europeo, i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
    Non sono previsti esoneri per coloro che svolgono funzioni anche istituzionali come i componenti il C.N.F., i componenti i C.O.A., od i componenti i C.D.D., né è individuabile una possibile estensione basata su criteri di interpretazione analogica.
    Deve dunque escludersi che la carica di componente il Consiglio Distrettuale di Disciplina comporti l’esonero dagli obblighi di formazione continua.
    Se invece non si considera la funzione in sé e per sé bensì l’attività svolta a causa della funzione, è possibile valutare tale attività sotto il profilo dell’assolvimento dell’obbligo formativo.
    Il principio della libertà di formazione che informa il regolamento 6/2014 legittima appieno questo passaggio e la norma di riferimento, per il caso di cui al quesito, si rinviene nell’art. 13 lett. d) , per cui l’attività svolta dal Consigliere distrettuale di Disciplina si inquadra nella fattispecie di partecipazione ad una commissione consiliare avente carattere distrettuale.
    Al fine della quantificazione dei crediti formativi da attribuirsi, vale conseguentemente l’indicazione di cui all’art. 20 comma 3 lett. d) che fissa il limite massimo annuo in 10 crediti formativi per la partecipazione a commissioni consiliari.

    Consiglio nazionale forense (rel. Comm. Formazione), parere 25 ottobre 2017, n. 100

  • Il COA di Monza formula due quesiti con riferimento all’art. 25 del Reg. 6/2014 sulla formazione continua.

    Col primo chiede se, in applicazione del combinato disposto dell’art. 12 co. 4 e 5 e dell’art. 25 del Regolamento CNF sulla Formazione Continua, ai fini del rilascio dell’attestato di formazione continua di cui al citato art. 25, sia sufficiente aver adempiuto da parte del richiedente il solo obbligo formativo triennale ovvero sia altresì necessario verificare che il richiedente abbia anche assolto l’obbligo formativo minimo per ciascun anno del triennio, tanto nelle materie ordinarie quanto nelle materie obbligatorie.
    Col secondo domanda se, in considerazione del fatto che ai sensi dell’art. 26 del menzionato Regolamento lo stesso entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 e che in sede di prima applicazione l’attestato di formazione continua potrà essere rilasciato su richiesta dell’interessato qualora sia in regola con l’adempimento degli obblighi formativi nella misura minima relativamente all’anno 2015 ed a quello immediatamente precedente (quindi l’anno 2014) quale debba essere considerata a tali fini la misura minima per l’anno 2014.
    L’attestato di formazione continua introdotto a seguito dell’adozione del Regolamento sulla formazione continua ai sensi dell’art. 11 L. 247/2012, è configurato come un sistema premiale, uno stimolo per il corretto, puntuale, regolare adempimento dell’obbligo formativo, (in luogo di quello sanzionatorio per gli inadempienti, già previsto a livello deontologico), tant’è che chi lo ottiene può richiedere ed ottenere l’inserimento del proprio nominativo sul sito internet del COA tra coloro che sono, appunto, adempienti all’obbligo formativo. Il rilascio dell’attestato presuppone pertanto l’adempimento dell’obbligo formativo così come disciplinato dalla legge e dal regolamento e potrà pertanto essere rilasciato solo se l’iscritto abbia rispettato il dettato dell’art. 12 commi 4 e 5 del reg. 6/2014, conseguendo i crediti formativi minimi annuali, eventualmente usufruendo della compensazione infratriennale, ed i crediti formativi nelle materie obbligatorie.
    La disposizione transitoria contenuta nel quinto comma dell’art. 26 è stata inserita con delibera assunta nella seduta del 30 luglio 2015, sia per consentire una corretta transizione dal precedente sistema, sia per favorire l’adozione del sistema premiale. La norma prevede infatti l’applicazione dei nuovi – minori – crediti formativi triennali stabiliti dal regolamento (60 in luogo di 90) fissando convenzionalmente il triennio dal 2014 al 2016 e precisa che l’attestato di formazione continua possa essere rilasciato a coloro che abbiano conseguito i minimi regolamentari previsti per due sole annualità, il 2014 e il 2015.
    In questa logica, il numero di crediti formativi minimi non può che essere quello stabilito dal regolamento 6/2014 in ragione di 15 di cui tre nelle materie obbligatorie, salva la compensazione tra annualità consecutive sino a 5 c.f. nelle materie non obbligatorie.

    Consiglio nazionale forense (rel. Comm. Formazione), parere 25 ottobre 2017, n. 99

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze formula un quesito sull’interpretazione da dare all’art 15, Comma 1, del Regolamento per la Formazione Continua, che riproduce il testo dell’art. 11, Comma 2, della legge 247/2012, e che prevede l’esenzione dall’obbligo formativo per gli avvocati dopo che abbiano svolto 25 anni di attività professionale o dopo il compimento del sessantesimo anno di età. In estrema sintesi il quesito si sostanzia sulla possibilità di estendere l’esenzione dall’obbligo formativo anche ad un periodo antecedente rispetto alla maturazione degli stessi, coinvolgendo l’intero triennio formativo in cui l’avvocato vada a maturare i requisiti.

    La risposta va articolata partendo dal dato letterale della norma primaria ordinamentale, ripresa letteralmente dal regolamento 6/2014, che chiarisce come sia sicuramente possibile considerare esentato dall’obbligo formativo l’avvocato che abbia maturato i requisiti previsti dall’art. 11 della legge professionale (dopo 25 anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento dei sessant’anni), previsione riportata nella Relazione di accompagnamento alla Legge n. 247/2012 che afferma espressamente che: “L’articolo 11 introduce per gli avvocati l’obbligo di formazione continua ovvero di costante aggiornamento professionale secondo regole che dovranno essere stabilite dal CNF. Sono esentati da tali obblighi alcune categorie di avvocati ovvero gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale per il periodo del loro mandato (in quanto parlamentari, membri di governo, della Corte costituzionale, presidenti di giunta regionale, ecc.); gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o ultrasessantenni…”
    Non è inutile ricordare che la necessità del compimento regolare della formazione continua trova la sua precisa ragion d’essere nella espressa previsione normativa nell’art 11, Comma 1, della Legge n. 247/2012, per cui “L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia”, di tal che non avrebbe senso individuare uno sbarramento (dead line) al momento del raggiungimento di una certa anzianità professionale od anagrafica e farla retro operare nel tempo, al periodo antecedente la maturazione dei requisiti.
    Nel rispondere al quesito occorre tuttavia tenere in considerazione: il periodo temporale di valutazione dell’obbligo formativo che, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Reg. 6/2014 ha durata triennale; il contenuto dell’obbligo formativo triennale in termini di crediti complessivi da conseguire (art. 12 c. 3 e 5 cit. Reg.); il contenuto dell’obbligo formativo minimo annuale in termini di crediti da conseguire (art. 12 c.5 cit. Reg.).
    Il triennio formativo, a ben vedere, consiste un periodo fissato convenzionalmente, diverso da iscritto a iscritto a seconda della data di inizio dell’obbligo formativo, ragionevolmente introdotto per facilitare l’assolvimento dell’obbligo formativo potendo l’iscritto “spalmare” la frequentazione di eventi formativi e lo svolgimento di attività formative necessari al conseguimento dei 60 crediti in 36 mesi, operando anche compensazioni infratriennali. Ha la stessa ratio l’indicazione di minimi annuali inferiori ad un terzo del monte crediti complessivo, il cui conseguimento consente di ritenere assolto l’obbligo periodico. Nel corso dell’anno, inoltre, non vi sono vincoli temporali per il conseguimento dei crediti che, per ipotesi, potrebbero essere conseguiti anche tutti negli ultimi giorni del mese di dicembre, non potendo affermarsi l’inadempimento dell’iscritto se non alla conclusione del periodo di valutazione.
    In conclusione, l’iscritto che raggiunge l’anzianità professionale di 25 anni o l’anzianità anagrafica di sessant’anni in dato momento del triennio formativo, sarà esentato dall’assolvimento dell’obbligo formativo a partire da quella data ma inevitabilmente l’esonero andrà a coprire tutto l’anno in corso, per la ragione or ora espressa che non sussistono termini nell’anno per adempiere l’obbligo minimo formativo (né per “recuperare” i crediti mancanti per le annualità pregresse). Lo stesso iscritto si considererà adempiente per le annualità precedenti dello stesso triennio in cui matura l’anzianità anagrafica o professionale, qualora per ciascuna annualità abbia conseguito i crediti minimi di cui all’art. 12 comma 5 reg. 6/2014.
    Diversamente, ove l’iscritto esonerato per il raggiungimento dell’anzianità professionale od anagrafica intenda ottenere l’attestato di formazione continua al fine veder pubblicato il proprio nominativo sul sito internet del COA di appartenenza, dovrà effettivamente assolvere l’obbligo formativo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Comm. Formazione), parere 25 ottobre 2017, n. 97

  • Il COA di Roma chiede di sapere se: 1. L’abogado già iscritto all’Ordine degli Avvocati italiano possa sostituire un Collega ordinario in una udienza relativa ad una procedura nella quale non abbia preventivamente depositato dichiarazione di intesa (anteriormente alla parte rappresentata, ovvero al primo atto di difesa dell’assistito, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 96/2001) depositando a verbale una delega per la sostituzione sottoscritta dal Collega ordinario contenente dichiarazione di intesa specifica per la procedura in cui gli viene chiesto di partecipare; 2. Se, in caso di risposta negativa al quesito di cui al punto 1. la posizione dell’abogado possa essere sanata da una dichiarazione di intesa prodotta ad una udienza successiva; 3. se possa essere considerata un vizio procedurale la circostanza che un abogado abbia sostituito in udienza un avvocato ordinario senza depositare la delega e/o contestuale dichiarazione di intesa; ed in caso di risposta positiva, se il vizio produca effetti sull’intera procedura o solo sulla specifica fase; 4. se la mancanza di dichiarazione di intesa o di delega possa essere eccepita dalla parte o debba essere pronunciata solo dall’autorità adita e se, di conseguenza, il deposito della dichiarazione di intesa o della delega di udienza sia una responsabilità dell’abogado esclusivamente nei confronti dell’autorità adita, al fine di dimostrare che egli agisce di intesa e sotto il controllo di un avvocato ordinario, ovvero se sia una responsabilità procedurale che inficia anche i rapporti con i terzi.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Premesso
    – che l’avvocato stabilito, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 96/2001, ha diritto di esercitare la professione di avvocato come prevista dalla legge utilizzando il titolo professionale di origine alle condizioni e secondo le modalità previste dal titolo secondo del medesimo provvedimento;
    – che l‘art. 8 del d. Lgs. 96/2001 prevede al comma 1 che l’avvocato stabilito nell’esercizio dell’attività giudiziaria debba agire di intesa con altro avvocato abilitato che assicura i rapporti con l’attività adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti al difensore;
    – che il medesimo articolo prevede, al comma 2, che la dichiarazione di intesa debba risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità precedente anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, ovvero al primo atto di difesa dell’assistito;
    – che l’art. 14 della L. 247/2012 prevede la facoltà per l’avvocato “ordinario” di farsi sostituire da altro avvocato, con delega anche verbale, rimanendo personalmente responsabile nei confronti dei clienti;
    – che il D. Lgs. 96/2001 si pone quale normativa speciale rispetto alla L. 247/2012
    – che la partecipazione all’udienza è pacificamente attività giudiziaria;
    – che l’attività di sostituto di udienza non prevede il rilascio di un mandato da parte del cliente all’avvocato che sostituisce;
    – che la dichiarazione di intesa deve essere riferita ad un mandato rilasciato dal cliente all’avvocato stabilito, e non ad un incarico ad hoc conferito da altro avvocato;
    ciò premesso:
    la Commissione, dopo ampia discussione ritiene che non sia consentita all’avvocato stabilito una attività di mera sostituzione di udienza, non potendo la delega essere considerata sostitutiva della dichiarazione di intesa. Ostano all’applicazione analogica la specialità del d. Lgs. 96/2001 rispetto alla L. 247/2012 e la specifica previsione dell’art. 8 del D. Lgs. 96/2001, che prescrive che la dichiarazione di intesa debba essere formata e depositata anteriormente alla costituzione in giudizio della parte rappresentata, ovvero al primo atto di difesa dell’assistito.
    Pertanto:
    al quesito n. 1 deve essere data risposta negativa;
    analogamente, deve essere data risposta negativa al quesito n. 2. posto che la eventuale dichiarazione di intesa intervenuta successivamente alla partecipazione in udienza dell’avvocato stabilito non ha efficacia sanante.
    I quesiti 3 e 4 sono inammissibili, in quanto la loro soluzione è demandata all’autorità giudiziaria, cui la Commissione non può sostituirsi.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 18 gennaio 2017, n. 9