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  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 22 novembre 2018, n. 141

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 22 novembre 2018, n. 141

  • Il Coa di Brescia formula quesito in ordine alla possibilità di accreditare ex art. 13 co 1 lett. g) del Reg. 6/2014 l’attività di relazione prestata per società private e fruibile da terzi non avvocati.

    L’ipotesi di cui alla lett. g) è stata aggiunta con delibera CNF in data 30 luglio 2015 all’originario testo della norma sulla base della considerazione che deve ritenersi di carattere formativo anche l’attività del relatore che impieghi tempo e risorse per predisporre relazioni e materiale didattico per la lezione o l’intervento ad attività formative fruibili da terzi. La valorizzazione in termini di crediti formativi di tale attività avviene sulla scorta dell’art. 20 co 3 lett. a) ed f) , anche quest’ultimo introdotto con la medesima delibera.
    Il quesito presuppone un discrimine con riferimento da un lato all’ente organizzatore dell’evento formativo nel cui ambito la relazione viene tenuta e dall’altro lato ai fruitori dell’evento.
    La L. 247/2012 afferma che l’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro. Al contempo è ben noto che la natura privata di un ente e la sua natura commerciale, non possono escluderlo dal novero di quei “terzi” che, a mente della cit. legge, possono fornire formazione al professionista forense. Non è inutile ricordare la decisione della Corte di Giustizia europea del 28 febbraio 2013 nel caso dell’Ordine degli esperti contabili portoghesi (OTOC) che ha affermato come un regolamento che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria configura una restrizione della concorrenza vietata ai sensi dell’art. 101 TFUE quando elimina la concorrenza a vantaggio dell’ordine professionale.
    Irrilevante, pertanto, ai fini della valutazione dell’attività di formazione, quale sia la natura dell’ente organizzatore dell’evento nel cui alveo la relazione è stata svolta.
    Diversa risposta deve invece darsi con riferimento ai fruitori dell’evento. L’art. 11 L. 247/2012 ed il reg. 6/2014 che ne costituisce attuazione, disciplinano la formazione continua del professionista forense (art. 1: Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua da parte dell’avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio …”) e non la diffusione della cultura giuridica in genere.
    Gli eventi formativi sono meritevoli di accreditamento qualora abbiano i requisiti indicati al comma 1 dell’art. 21 e fondamentale rilievo assume la coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento e l’attinenza alla professione forense sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari.
    Ne consegue che un evento mirato alla (sola) formazione di terzi in genere, non professionisti forensi, ancorché culturalmente pregevole, non ha rilievo per la formazione continua che qui interessa e non può venire accreditato ai fini della formazione continua di cui al Reg. 6/2014. Conseguentemente, anche la relazione o lezione svolta dall’iscritto nell’ambito di tale evento formativo non potrà essere accreditata ai sensi dell’art. 13 co 1 lett g).

    Consiglio nazionale forense (rel. Comm. Formazione), parere del 25 ottobre 2017, n. 98

  • Le sanzioni disciplinari sono tipiche e tassative

    L’elenco delle sanzioni applicabili a carico degli avvocati, normativamente fissato dagli artt. 52 e 53 della legge 247/2012 (elenco riprodotto nell’art. 22 del nuovo codice disciplinare), è tassativo, con la conseguenza che non è consentito infliggere al professionista ritenuto responsabile delle violazioni contestate una pena diversa da quelle previste dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 22 novembre 2018, n. 140

  • Impugnazione “telematica” delle sentenze CNF: il deposito del ricorso in Cassazione è necessariamente analogico, ma l’attestazione di conformità non è sempre necessaria a pena di improcedibilità

    E’ improcedibile l’impugnazione avverso le sentenze CNF qualora il ricorso, notificato a mezzo PEC, sia poi depositato in Cassazione (al più tardi, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio) privo di attestazione di conformità ex art. 9 L. 53/94, purché l’intimato sia rimasto contumace ovvero, costituendosi, abbia espressamente disconosciuto la conformità della copia cartacea all’originale telematico.

    Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Conti), SS.UU, ordinanza n. 10021 del 10 aprile 2019

    NOTA:
    Con il principio di cui in massima, la S.C. aderisce a quanto recentemente espresso da Cass. SS.UU. n. 8312/2019 (pronunciata in sede nomofilattica).

  • Interdizione (penale) dall’esercizio professionale e decorrenza della sospensione disciplinare

    Qualora, in sede penale, all’incolpato sia stata irrogata la pena accessoria (non avente natura disciplinare) dell’interdizione dall’esercizio professionale (nella specie, per anni cinque), con conseguente cancellazione dall’albo ipso iure per la relativa durata, la sanzione disciplinare della sospensione decorre dall’esaurimento del periodo di interdizione e di cancellazione temporanea.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 22 novembre 2018, n. 140

  • Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare

    La sospensione cautelare, già sofferta, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare, e ciò in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 22 novembre 2018, n. 140

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 12 aprile 2018, n. 22, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180.

  • Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare

    Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). All’esito di tale valutazione, da effettuarsi necessariamente in concreto, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell’una e dell’altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità. Conseguentemente, qualora per il principio del favor rei venga irrogata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall’albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni cinque, in luogo della cancellazione irrogata dal Consiglio territoriale e nelle more non più prevista come sanzione disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 22 novembre 2018, n. 140

  • Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa

    La difformità tra contestato e pronunziato si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa” (nella specie, esclusa), ovvero allorché la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, di talché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 22 novembre 2018, n. 138

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 22 novembre 2018, n. 138