L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo → (già art. 42 cod. prev.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo →) e art. 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.
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Violazione dei doveri familiari: la (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (Nel caso di specie, il professionista ometteva di versare il mantenimento della prole, subendo per questo una procedura esecutiva immobiliare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per un periodo di mesi sei).
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L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo → (già art. 15 cod. prev.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo →), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 13 febbraio 2017
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L’inadempimento al mandato professionale (e le false rassicurazioni al cliente)
L’Avvocato, che nonostante il mandato conferito, non svolge l’attività giudiziale prevista, rappresentando falsamente al cliente, non solo di averla intrapresa, ma di aver ottenuto l’accoglimento della domanda, consegnandogli copia di una sentenza falsificata, viola il disposto degli art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → e art. 26 co. 3 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →.
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 13 febbraio 2017
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Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare
Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). All’esito di tale valutazione, da effettuarsi necessariamente in concreto, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell’una e dell’altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità. Conseguentemente, qualora per il principio del favor rei venga irrogata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall’albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni due, in luogo della cancellazione).
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La sostituzione di persona all’esame di abilitazione alla professione forense
Integra illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che si introduca nell’aula d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione spacciandosi per commissario d’esame allo scopo di aiutare indebitamente un candidato (Nella specie, il professionista veniva sorpreso dalla polizia penitenziaria nell’aula d’esame, con in dosso apparecchiature informatiche. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per il periodo di due anni).
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Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare
La sospensione cautelare, già sofferta, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare, e ciò in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p.
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Legittimo impedimento: la prova documentale dell’impedimento (assoluto) a comparire non ammette equipollenti
Chi intenda chiedere il rinvio dell’udienza disciplinare ha l’onere di fornire la prova documentale del legittimo impedimento con riferimento all’esistenza, assolutezza ed attualità dello stesso, non essendo all’uopo sufficiente addurre imprecisati “motivi strettamente personali”.
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La funzione essenziale della sanzione disciplinare non è quella di impedire la “recidiva specifica”
La funzione della sanzione disciplinare non è quella di evitare la reiterazione dell’illecito per il futuro, di talché essa è irrogabile anche quando, per l’eventuale mutamento della situazione di fatto o di diritto, il medesimo illecito non possa essere nuovamente commesso dall’incolpato (Nel caso di specie, trattavasi di indebita utilizzazione del titolo di avvocato, successivamente acquisito dall’incolpato nelle more del procedimento disciplinare).
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019
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Indebita utilizzazione del titolo di avvocato: l’illecito non viene meno se successivamente l’incolpato ottiene l’iscrizione all’albo
L’indebita utilizzazione del titolo di avvocato è un illecito disciplinare connotato da un grado rilevante di gravità, che peraltro non viene meno ex post con la sopravvenuta acquisizione del titolo stesso nelle more del relativo procedimento disciplinare.
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019