L’illecito di cui all’art. 26 codice deontologico (già art. 38 codice previgente) presuppone la prova -quantomeno mediante indizi gravi, precisi e concordanti- del conferimento dell’incarico professionale asseritamente rimasto inadempiuto, con la conseguenza che, in mancanza, l’incolpato va mandato assolto in base al principio accusatorio, in ossequio al quale l’addebito contestato (ed ogni suo antecedente logico-giuridico) […]