La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
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Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare
Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34439 del 24 dicembre 2019
NOTA
Il provvedimento di cui in massima dà continuità al revirement di Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019. -
Procedimento disciplinare: il doppio grado di giurisdizione di merito non è un principio costituzionalmente garantito
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e comunitaria del procedimento disciplinare forense per l’assenza, nell’ambito dello stesso, di un doppio grado di giudizio di merito in sede giurisdizionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza n. 80 del 18 settembre 2019
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Inammissibile la qlc sul regolamento CNF per il procedimento disciplinare
Le questioni di legittimità costituzionale possono avere esclusivamente ad oggetto le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni (art. 134, co. 1, Cost.), sicché sono inammissibili se sollevate nei confronti dei regolamenti del CNF, che appunto hanno natura regolamentare (Nel caso di specie, l’incolpato aveva sollevato eccezione di pretesa illegittimità del regolamento CNF n. 2/2014, senza peraltro indicare le norme regolamentari in asserito contrasto con la Carta costituzionale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza n. 80 del 18 settembre 2019
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Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante
L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione. E’ pertanto inammissibile la generica ricusazione dell’intero Collegio giudicante, quand’anche proposta con istanze separate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza n. 80 del 18 settembre 2019
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La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice
L’attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto manifestamente infondata la q.l.c. sollevata dall’incolpato dell’ordinamento forense per asserita violazione dell’art. 111 Cost. in materia di giusto processo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza n. 80 del 18 settembre 2019
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Inammissibile l’intervento di terzi nei procedimenti forensi
Nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali forensi, è inammissibile l’intervento di terzi, in quanto privi di legittimazione ed interesse, salvo eccezioni espressamente previste (Nella specie, trattavasi di cancellazione amministrativa dall’albo).
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34438 del 24 dicembre 2019
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I consigli forensi possono notificare i propri atti a mezzo PEC senza bisogno di effettuare le attestazioni di conformità previste per il processo civile
I Consigli forensi sono enti pubblici non economici che hanno facoltà di notificare i propri atti col mezzo della posta elettronica certificata, perfetto equipollente della notifica mediante ufficiale giudiziario, senza peraltro necessità di un’attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34438 del 24 dicembre 2019
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Impugnazione dei provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri: la giurisdizione del CNF è generalizzata
Spetta al CNF la “cognizione generalizzata” in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo).
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34438 del 24 dicembre 2019
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Il CNF è Giudice speciale che esercita funzioni giurisdizionali in conformità a Costituzione
Le decisioni assunte dal Consiglio nazionale forense sono rese da un organo giurisdizionale (giudice speciale istituito dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 21 e tuttora operante, in forza della previsione della 6′ disposizione transitoria della Costituzione), in base a norme che, quanto alla nomina dei componenti del medesimo CNF ed al procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34438 del 24 dicembre 2019