In tema di procedimento disciplinare, le indagini del Consiglio territoriale sono giustificate dallo svolgimento di attività istituzionale di rilevanza pubblicistica, volta all’esercizio della funzione disciplinare a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio dell’attività professionale, sicché non può fondatamente sostenersi una violazione della normativa relativa alla privacy.
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Procedimento disciplinare – Omessa comunicazione apertura procedimento disciplinare – Citazione dell’incolpato – Costituzione – Validità del procedimento.
L’omessa comunicazione all’interessato della apertura del procedimento disciplinare non costituisce motivo di nullità del procedimento se il destinatario abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento, e abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.
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L’obbligo dell’avviso di garanzia non opera nel procedimento disciplinare
Le attività preliminari svolte dal Consiglio territoriale a seguito della segnalazione di fatti da valutarsi al fine di stabilirne l’eventuale rilevanza disciplinare non costituiscono atti del procedimento disciplinare in quanto anteriori all’inizio dello stesso, e rispetto ad essi non sussiste quindi l’obbligo di darne comunicazione all’incolpando ai sensi dell’art. 47 R.D. n. 37/1934, che si riferisce infatti alla successiva delibera di apertura del procedimento e formulazione del capo di incolpazione.
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Sospensione per mancato versamento del contributo annuale al C.O.A.: il termine per l’impugnazione al CNF
La sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione come conseguenza del mancato versamento da parte dell’iscritto del contributo annuale al proprio C.O.A. nei termini stabiliti, ha natura di sanzione amministrativa ma è adottata nelle forme del procedimento disciplinare e, quindi, l’impugnazione della relativa delibera deve essere trattata alla stregua di un ricorso avverso un provvedimento disciplinare, da proporsi quindi entro trenta giorni dal deposito della stessa ex art. 61 co. I° L. n. 247/2012.
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L’istituto della rimessione in termini opera anche nel procedimento disciplinare
L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza, anche in ossequio ai doveri di diligenza e competenza imposti all’avvocato dai principi generali del CDF (Nel caso di specie, la richiesta di rimessione in termini riguardava l’impugnazione della decisione disciplinare proposta a mezzo difensore non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto l’istanza in parola e quindi dichiarato l’inammissibilità del gravame).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza n. 113 del 17 ottobre 2019
NOTA
Esattamente in termini, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza n. 97 del 8 ottobre 2019 -
Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale
Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferita per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio, dovendo nel contempo escludersi la possibilità di sanatoria e/o ratifica in applicazione dell’art. 182, comma 2 c.p.c., che non opera qualora sia richiesta una procura speciale, come avviene per la difesa dinanzi il Consiglio Nazionale Forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Stoppani), sentenza n. 111 del 17 ottobre 2019
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Impugnazione avanti al CNF e divieto di reformatio in pejus
Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza n. 110 del 17 ottobre 2019
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La difesa non giustifica l’offesa: nuovo procedimento disciplinare per le espressioni gratuitamente offensive contenute negli atti dell’incolpato
Il diritto di difesa dell’incolpato sottoposto a procedimento disciplinare non gli attribuisce la facoltà di usare espressioni gratuitamente offensive (nella specie, verso l’intero Ordine Forense e la Magistratura), la cui rilevanza disciplinare va rimessa al Consiglio territoriale di appartenenza per quanto di competenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza n. 110 del 17 ottobre 2019
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La mancata comunicazione di apertura del procedimento disciplinare
Il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. Conseguentemente, l’omessa comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità del procedimento qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento e abbia perciò potuto compiere (come nella specie) tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza n. 110 del 17 ottobre 2019
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Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante
L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza n. 110 del 17 ottobre 2019