Il procedimento disciplinare è caratterizzato dal c.d. principio accusatorio, sicché per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Categoria: abc
-
La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
-
Gli studenti universitari “fuori corso” non possono ottenere l’iscrizione anticipata nel Registro dei Praticanti
Il tirocinio anticipato ai sensi dell’art. 41 co. 6 lett. d) L. n. 247/2012 presuppone che lo studente universitario sia iscritto all’ultimo anno del corso di Laurea ed in pari con gli esami, sicché i cc.dd. Fuori corso non rientrano nei casi di applicazione della citata norma, la quale mira infatti ad anticipare l’ingresso nel mondo del lavoro degli universitari che più si sono impegnati nello studio (Nel caso di specie, lo studente era in regola con gli esami dei primi quattro anni, ma fuori corso da due anni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento del COA di rigetto della domanda di iscrizione anticipata nel Registro).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 173 del 16 dicembre 2019
-
Sospensione per l’avvocato che, con l’inganno, ottenga un ingente prestito dal cliente
Costituisce illecito deontologico grave, perché palesemente contrario ai basilari principii di etica professionale, il comportamento dell’avvocato che, mediante artifizi e raggiri, si faccia consegnare dal cliente un’ingente somma di denaro per scopi truffaldini (Nel caso di specie, in occasione di un incontro professionale, l’avvocato aveva indotto il cliente a prestargli € 60.000, prospettandogli falsamente una patologia tumorale maligna agli occhi richiedente un urgente intervento chirurgico, non coperto da convenzione del S.S.N., presso una struttura sanitaria privata elvetica).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Geraci), sentenza n. 172 del 16 dicembre 2019
-
Il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare nel caso di condotta istantanea o continuata
Il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare decorre dalla commissione del fatto se questo integra una condotta istantanea che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Geraci), sentenza n. 172 del 16 dicembre 2019
-
La mancata restituzione di somme costituisce illecito deontologico permanente
La mancata restituzione di somme è un comportamento deontologicamente rilevante, che si protrae nel tempo fintantoché non venga a cessazione la condotta stessa indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a decorrere la prescrizione dell’azione disciplinare, trattandosi appunto di illecito permanente (e non istantaneo, sia pure con effetti permanenti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Geraci), sentenza n. 172 del 16 dicembre 2019
-
Annullamento del rigetto dell’iscrizione all’albo e successiva competenza all’iscrizione stessa
Nel caso di annullamento, da parte del CNF, del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’albo professionale, all’iscrizione stessa provvede il competente Consiglio dell’Ordine (con ogni eventuale, conseguente determinazione anche in punto di decorrenza degli effetti della iscrizione), giacché l’art. 17, co. 7, L. n. 247/2012 riguarda esclusivamente i casi in cui il Consiglio locale non provveda nel termine di legge sulla richiesta di iscrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Allorio), sentenza n. 176 del 19 dicembre 2019
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 30 marzo 2017, n. 29, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 17 marzo 2017, n. 15, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 24. -
Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo presuppone la preventiva audizione del richiedente
Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati o al Registro dei praticanti può essere deliberato solo dopo aver sentito personalmente il richiedente (art. 17 L. n. 247/2012), a pena di invalidità della decisione stessa per error in procedendo cioè a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la delibera impugnata).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Allorio), sentenza n. 176 del 19 dicembre 2019
-
Conflitto di interessi: la controversia personale con il cliente
Nell’esercizio dell’attività professionale, l’avvocato deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale (Nel caso di specie, era insorta controversia tra il professionista ed il proprio assistito nel corso del rapporto professionale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza n. 174 del 19 dicembre 2019
-
L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Allorio), sentenza n. 175 del 19 dicembre 2019