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  • L’appropriazione indebita costituisce illecito permanente

    L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentemente, il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 38 del 26 febbraio 2024

  • La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

    Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 38 del 26 febbraio 2024

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 38 del 26 febbraio 2024

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 36 del 26 febbraio 2024

  • Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale che dichiara l’estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno

    In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: solo l’assoluzione penale pronunciata “perché l’imputato non lo ha commesso” o “perché il fatto non sussiste” vincola in conformità l’organo disciplinare, mentre negli altri casi il comportamento va valutato sotto il profilo deontologico, sicché è irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale che dichiari l’estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno (art. 162 ter c.p.). Infatti, in materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità (posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 36 del 26 febbraio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, sebbene riferite a cause diverse di proscioglimento:

    • per il caso di assoluzione penale per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cpp e art. 530 co. 1 cpp), cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Giovanni), sentenza n. 263 del 30 dicembre 2022;
    • per il caso di assoluzione ”perché il fatto non costituisce (più) reato”, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 250 del 15 dicembre 2022.

    Infine, sul proscioglimento penale per prescrizione del reato, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 228 del 29 novembre 2022 (secondo cui la sentenza penale di prescrizione del reato non rileva in sede disciplinare ai fini dell’innocenza dell’incolpato ma neppure della sua colpevolezza, “non potendo essere equiparata ad un giudizio di pieno accertamento della responsabilità per il sol fatto che nel corso del procedimento non sia emersa l’evidenza della innocenza dell’imputato (art. 129 c.p.p.)”), nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 133 del 5 luglio 2023 (secondo cui la sentenza di prescrizione del reato, unitamente alle prove raccolte in sede penale, deve essere valutata ai fini della responsabilità deontologica dell’incolpato “allorché confermi la condanna risarcitoria disposta dal giudice di prime cure sul presupposto di una responsabilità penale dell’imputato”).

  • Ne bis in idem e procedimento disciplinare

    Ai sensi degli artt. 6 CEDU, 4 Prot. 7 CEDU, 50 Carta di Nizza nonché alla luce del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art 97 Cost.), nel procedimento disciplinare dinanzi al CDD trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato, a prescindere dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche. Peraltro, la preclusione all’esercizio dell’azione disciplinare discende dalla semplice coesistenza di due procedimenti per i medesimi fatti, ancorché non si sia ancora formato il giudicato nell’ambito del più remoto dei due.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 36 del 26 febbraio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 346 del 29 dicembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 332 del 27 dicembre 2023, Consiglio Nazionale Forense sentenza (pres. Greco, rel. Pizzuto) n. 194 del 3 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. De Michele, rel. Labriola) sentenza n. 273 del 29 luglio 2016 nonché, in sede di legittimità, Cass. n. n. 35462/2021, n. 9547/2021, n. 24896/2020, n. 2506/2020, n. 29878/2018, n. 19526/2018, n. 9910/2018, n. 25368/2014, n. 16283/2010. Contra, tuttavia, seppur specificamente riferita alla sola fase dinanzi ai Consigli territoriali, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021, secondo cui il ne bis in idem” sarebbe invece un principio di ordine pubblico processuale non “esportabile” nei procedimenti amministrativi in quanto ontologicamente diversi.

  • Il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 36 del 26 febbraio 2024

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 36 del 26 febbraio 2024

  • La riunione dei procedimenti disciplinari non deve determinare l’effetto di un eccessivo appesantimento delle indagini istruttorie

    Rientra nella discrezionalità del Giudice della deontologia disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa. Tuttavia, le ragioni di economia procedurale per la trattazione congiunta dei vari esposti non devono pregiudicare il necessario e specifico esame delle singole fattispecie, attraverso l’approfondimento istruttorio dei singoli fatti posti a fondamento dell’incolpazione per giungere, se del caso, alla decisione di responsabilità sulla base di una attenta valutazione delle risultanze istruttorie acquisite che abbiano consentito un accertamento completo dei medesimi fatti. In altri termini, deve ritenersi prevalente l’esigenza di addivenire all’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, rispetto alle ragioni di economia procedimentale, che non devono determinare l’effetto di un eccessivo appesantimento delle indagini istruttorie (Nel caso di specie, il CDD aveva riunito 12 segnalazioni disciplinari a carico di un medesimo avvocato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 36 del 26 febbraio 2024

  • Procedimento disciplinare e attività istruttoria in sede d’appello: il CNF può procedere, anche d’ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l’accertamento della verità

    In tema di procedimento disciplinare, similmente a quanto avviene nel giudizio penale (artt. 507 e 603 cod. proc. pen.), il Consiglio nazionale forense ha la facoltà di disporre, su richiesta delle parti o di ufficio, l’assunzione di nuovi mezzi di prova ove lo ritenga necessario ai fini dell’accertamento dei fatti (art. 63 RDL n. 37/1934, tuttora vigente ex art. 37, co. 1, L. n. 247/2012). Difatti, ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, sicché deve ritenersi ammissibile la produzione documentale ovvero l’istanza istruttoria avanzata per la prima volta innanzi al Consiglio Nazionale Forense, soprattutto nel caso in cui la ricostruzione dei fatti operata dalla decisione di primo grado abbia condotto alla condanna dell’incolpato, là dove sulla base delle nuove prove possa invece giungersi ad una pronuncia in appello di segno opposto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 36 del 26 febbraio 2024

    NOTA:
    Con la pronuncia di cui in massima, il CNF dà continuità al principio recentemente affermato da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Caia), sentenza n. 220 del 30 novembre 2021, che per prima si era motivatamente discostata dall’orientamento in base al quale “al giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense si applica l’art. 345 cpc, sicché è inammissibile l’istanza istruttoria che riguardi nuove prove precostituite o costituende, salvo che la parte dimostri di non averla potuta produrre o richiedere in precedenza per causa a lui non imputabile” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020).
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Di Giovanni, rel. Ollà), sentenza n. 22 del 7 marzo 2023, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 85 del 1° giugno 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 59 del 13 maggio 2022.