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  • Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato

    La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 62 del 18 giugno 2020

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame

    La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF (art. 59 R.D. n. 37/1934) richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 61 del 18 giugno 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza n. 50 del 16 luglio 2019.

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Campli), sentenza n. 60 del 18 giugno 2020

  • La rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda acconti per lo svolgimento del mandato che poi non esegua e dia false informazioni al cliente sull’esito della pratica.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Campli), sentenza n. 60 del 18 giugno 2020

  • Il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasta con il principio del ne bis in idem

    La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non vìola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Campli), sentenza n. 60 del 18 giugno 2020

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018.

  • Concorso (materiale) di violazioni deontologiche commesse con più azioni od omissioni: inapplicabile l’istituto della continuazione

    Nel caso di plurime condotte materiali aventi autonomo rilievo deontologico, non trova applicazione in via analogica la disciplina sulla “continuazione” prevista dall’art. 81 c.p. (che si riferisce agli illeciti penali) e dall’art. 8, co. 2, L. n. 689/1981 (che si riferisce alle infrazioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Campli), sentenza n. 60 del 18 giugno 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza n. 203 del 30 dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza n. 202 del 30 dicembre 2019 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza n. 161 del 7 dicembre 2019., nonché in sede di Legittimità Corte di Cassazione (pres. Di Amato, rel. Bianchini), SS.UU, ordinanza n. 15669 del 28 luglio 2016.

  • Il rinvio dell’udienza disciplinare per concomitante impegno professionale del difensore

    Perché possa ritenersi sussistente l’impedimento dell’avvocato difensore a comparire in udienza, e quindi possa concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l’impegno professionale concomitante sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Infatti, non è la mera concomitanza di impegni professionali ad integrare un legittimo impedimento – altrimenti verrebbe attribuita al difensore la scelta arbitraria di quale dei due procedimenti privilegiare – quanto, piuttosto, la condizione obiettiva, scrutinata dal giudice, di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, perché compromessa da un concomitante e (in quel momento) ‘prevalente’ impegno difensivo. Conclusivamente, l’impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Campli), sentenza n. 60 del 18 giugno 2020

  • Praticanti avvocati: la scadenza dell’abilitazione al patrocinio sostitutivo

    Il praticante può continuare a svolgere il tirocinio una volta decorsi i diciotto mesi dall’iscrizione nel Registro, la quale può tuttavia durare al massimo cinque anni ove permangano tutti i requisiti previsti dall’articolo 41, comma 12, legge 31 dicembre 2012, n. 247 per ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 9 Decreto 17 marzo 2016, n. 70.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Maggio), sentenza n. 58 del 17 giugno 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione, Sez. II (pres. Bianchini, rel. Federico), ordinanza n. 30057 del 14 dicembre 2017, secondo cui “alla scadenza del termine previsto dalla Legge per il patrocinio (5 anni ex art. 41 L. n. 247/2012, già 6 anni ex art. 8 RDL n. 1578/1933), il praticante avvocato perde l’abilitazione stessa a prescindere dalla sua formale cancellazione dall’omonimo registro speciale, con conseguente invalidità degli atti processuali eventualmente compiuti oltre detto termine, cioè in difetto delle condizioni per il legittimo esercizio del patrocinio”.
    Sul diritto, invece, del praticante di mantenere l’iscrizione nel registro praticanti avvocati semplici pur dopo la cancellazione dal registro speciale dei praticanti abilitati fin quando non superi l’esame di abilitazione, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 3 agosto 2017, n. 107.

  • Il rigetto della domanda di iscrizione all’albo o al registro praticanti presuppone l’audizione dell’interessato

    Il rigetto della domanda di iscrizione all’albo (ivi compresi i relativi elenchi speciali ed il registro praticanti) non può essere pronunciato se non dopo aver sentito l’interessato, quand’anche non ne abbia fatto richiesta (cfr. art. 17, comma 12, L. 247/2012), a pena di invalidità della decisione stessa per error in procedendo, cioè a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito. Il predetto obbligo di audizione è soddisfatto con la semplice convocazione, non essendo altresì necessario che l’audizione stessa debba essere effettuata in concreto anche ove l’interessato non si presenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Maggio), sentenza n. 58 del 17 giugno 2020

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 30 marzo 2017, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 227, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75.

  • Alla richiesta di iscrizione all’albo o al registro praticanti non si applica il silenzio assenso

    Il comma 7 dell’art. 17 della L. n. 247/2012 prevede la possibilità per l’interessato di ricorrere al CNF avverso il silenzio serbato dal COA sulla domanda di iscrizione all’albo, facoltà da esercitarsi nel termine di 10 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Conseguentemente, non trova applicazione la disciplina del silenzio assenso di cui all’art. 20 L. n. 241/1990, giacché la legge professionale disegna sul punto un sistema speciale e del tutto incompatibile con la disciplina generale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Maggio), sentenza n. 58 del 17 giugno 2020

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 190, secondo cui, alla luce della congegnata procedura, il COA ha una vera e propria facoltà di non pronunciarsi sulla domanda di iscrizione, escluso quindi il risarcimento di un eventuale preteso danno, stante appunto la liceità del silenzio stesso.