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  • Comportamenti o espressioni sconvenienti nei confronti del giudice

    La violazione dell’art. 53 cdfArt. 53 cdf – Rapporti con i magistratiI rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza…Leggi il testo completo →, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità ed al rispetto della persona del giudicante e del suo operato, si configura anche nell’utilizzo di espressioni sconvenienti in quanto dirette consapevolmente ad insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni. La tutela del diritto di difesa critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, al fine di provocarne l’astensione per asseriti pregressi incrinati rapporti, l’avvocato tacciava il giudice di scorrettezza ed incompetenza, abbandonando l’aula d’udienza e rifiutando di stringergli la mano. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni uno).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (artt. 52 e 53 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020

  • Illecito disciplinare: la coscienza e volontà delle azioni o omissioni deontologicamente rilevanti

    In materia di illeciti disciplinari, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 cdfArt. 4 cdf – Volontarietà dell’azioneLa responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni. L’…Leggi il testo completo → consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. L’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020

  • L’impedimento a comparire all’udienza disciplinare deve essere assoluto e documentato

    L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo richiede al Consiglio Nazionale Forense un parere circa l’iscrizione al proprio Albo di una Società tra Avvocati della quale ha fornito atto costitutivo e dello statuto in forma anonima.

    Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, si espone quanto segue.
    1. Innanzitutto, è noto che l’art. 1, comma 141, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione espressa dell’art. 5 della legge professionale (che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta), ha nuovamente modificato la disciplina, inserendo nella L. n. 247 del 2012 l’art. 4-bis; in particolare, tale norma consente l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo altresì:
    (i) che le STA siano iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società;
    (ii) il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1);
    (iii) che: “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”;
    (iv) che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori;
    (v) al comma 3, che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale, di talché l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità;
    (vi) al comma 4, il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione;
    (vii) al comma 5, la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società;
    (viii) al comma 6, che le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
    2. Alla luce di quanto innanzi, in ragione del tenore dell’atto costitutivo e dello statuto della STA di cui si discute, va segnalato quanto segue.
    2.1. Innanzitutto, l’art. 7 dell’atto costitutivo della STA sancisce che: “L’amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, anche non soci, che durerà in carica per 3 (tre) anni con i poteri di cui allo statuto”; all’evidenza, dunque, si tratta di una clausola incompatibile con la prescrizione di cui all’art. 4-bis, comma 2, lett. c), a mente del quale “i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale”.
    2.2. Sarebbe opportuno, inoltre, valutare i regolamenti richiamati agli artt. 3 e 4 dello Statuto. Nello specifico, nella prospettiva statutaria è prevista l’adozione:
    (i) di un regolamento volto a disciplinare lo scambio mutualistico (art. 3 dello statuto) e, in particolare, “c) i criteri e le modalità affinché la designazione del socio professionista sia compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente”. Al riguardo, si tenga conto che, a differenza delle associazioni professionali (si cfr, art. 4, comma 1, secondo periodo, l. 247/2012), nelle STA l’incarico professionale viene conferito alla società, così determinandosi, in deroga al disposto di cui all’art. 2232 c.c., una dissociazione tra il soggetto che assume l’incarico (la società) e colui che lo porterà ad esecuzione (il professionista abilitato e socio della società). Nelle STA, dunque l’art. 2232 c.c. – a mente del quale “il prestatore d’opera professionale deve eseguire personalmente l’incarico assunto” – viene modulato in una prospettiva organizzativa che pone in equilibrio, da un lato, la personalità della prestazione e, dall’altra, l’organizzazione societaria.
    Se, tuttavia, è vero che tale dissociazione è ammessa nelle STA, è altrettanto vero che nulla esclude che la STA ed il cliente raggiungano un accordo negoziale in ragione del quale sia demandata al cliente la scelta del professionista-socio della STA dal quale intende essere concretamente seguito. Pertanto, la regolamentazione cui si riferisce lo statuto oggetto di analisi dovrebbe probabilmente affrontare alcuni temi rilevanti in tal caso; ad esempio, nell’ottica della scelta da parte del cliente del professionista-socio da cui essere seguito, ci si riferisce alla determinazione di un criterio di regolamentazione del rapporto professionale con la STA nel caso di eventuale cessazione dello status di socio in capo al professionista prescelto;
    (ii) di un regolamento volto a disciplinare il finanziamento dei soci alla società (art. 4 dello statuto); in tal senso, infatti, sarà sempre opportuno modulare la “politica” dei finanziamenti dei soci alla società in modo tale da evitare che venga intaccata l’indipendenza e l’autonomia dei soci-avvocati in ragione del potenziale massiccio finanziamento da parte dei soci-investitori; questi ultimi, infatti, divenendo anche creditori della STA, inevitabilmente potrebbero acquisire notevole “potere” endosocietario. In tal senso, il richiamo statutario ad una regolamentazione dei finanziamenti dei soci “finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale” dovrebbe portare a ponderare con attenzione i criteri per porre in giusto equilibrio l’esercizio in maniera indipendente ed autonoma dell’attività forense ed il finanziamento dei soci rivolto a tale specifica finalità sociale.
    2.4. Infine, si segnala che alcune regole proprie delle STA non sono state espressamente richiamate nell’atto costitutivo e nello statuto oggetto di analisi (ci si riferisce al divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o interposta persona, sanzionata con l’esclusione di diritto del socio); tuttavia, ciò non toglie ovviamente che le norme di legge regolanti la materia vanno applicate alla fattispecie concreta.
    3. Ferme le superiori premesse, quindi, si deve sostenere che certamente l’art. 7 dell’atto costitutivo della STA in questione va modificato in coerenza con il dettato dell’art. 4-bis, comma 2, lett. c), secondo cui “i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale”.
    Per il resto, onde verificare la compatibilità dell’organizzazione societaria della STA analizzata con la normativa di settore, bisognerebbe altresì verificare se i regolamenti interni (non allegati alla richiesta di parere ed eventualmente già approvati dai soci) siano coerenti la funzione e le regole specifiche dettate dalla legge in materia di Società tra Avvocati.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 21 del 19 marzo 2021

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara chiede se, in considerazione del divieto di cui al comma 1, 2° periodo dell’art. 4 bis c.2 della Legge Professionale, che vieta la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, sia possibile l’iscrizione nell’elenco delle STA, di una società in accomandita semplice in cui i soci accomandanti sono, anziché persone fisiche, società a responsabilità limitata, pur nel rispetto del limite dei 2/3 del capitale sociale che rimane in capo ad avvocati iscritti all’Albo ex art. 4 bis, comma 2, L.P., in qualità di soci accomandatari.

    Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, si espone quanto segue.
    1. Innanzitutto, è noto che l art. 1, comma 141, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione espressa dell’art. 5 della legge professionale (che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta), ha nuovamente modificato la disciplina, inserendo nella L. n. 247 del 2012 l’art. 4-bis; in particolare, tale norma consente l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo altresì:
    (i) che le STA siano iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società;
    (ii) il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1);
    (iii) che: “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”;
    (iv) che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori;
    (v) al comma 3, che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale, di talché l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità;
    (vi) al comma 4, il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione;
    (vii) al comma 5, la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società;
    (viii) al comma 6, che le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
    2. Ebbene, il divieto di partecipazione ad una STA da parte di società fiduciarie, trust o per interposta persona si giustifica nella prospettiva di evitare una interposizione fittizia che impedisca per un verso di verificare il reale titolare della partecipazione e, per altro verso, di snaturare le caratteristiche funzionali della STA; e ciò, vale sia per il “socio finanziatore”, sia (e a maggior ragione) per il “socio professionista”.
    Ciò posto, fermi i limiti innanzi indicati (in primis, in termini di partecipazione a capitale), il socio finanziatore può ben essere una società, purché non si tratti di società fiduciaria (di cui alla legge n. 1966/1939 e ss.mm.) ovvero di una società che si ponga come mero titolare apparente della partecipazione, dietro la quale vi sia un reale diverso titolare che ne esercita di fatto i diritti sociali. Si badi che quest’ultimo caso non può essere oggetto di immediata percezione, di talché la violazione del divieto può essere desunta solo all’esito della valutazione del reale andamento della STA.
    Ne deriva che non può certamente ritenersi che una qualsivoglia società che voglia porsi come finanziatore di una STA sia, per ciò solo, un “socio apparente”. Al contrario, una simile interposizione potrebbe emergere nel corso dell’esercizio dell’attività della STA; tuttavia, si badi che l’interposizione fittizia nella persona del socio (cd. “socio apparente”) potrebbe celarsi non solo dietro una società, ma anche dietro una persona fisica.
    3. Alla luce di quanto innanzi, quindi, deve ritenersi corretta l’iscrizione nell’elenco delle STA, di una società in accomandita semplice in cui i soci accomandanti siano, anziché persone fisiche, società a responsabilità limitata, e purché ciò avvenga nel rispetto del limite dei 2/3 del capitale sociale che rimane in capo ad avvocati iscritti all’Albo ex art. 4-bis, comma 2, L.P., in qualità di soci accomandatari.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 19 marzo 2021

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna richiede al Consiglio Nazionale Forense un parere in ordine al seguente quesito: «Se, alla luce dell’art. 4-bis, comma 2, lett. a), Legge n. 247/2012, ove si prescrive che “…i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni..”, sia o meno ammissibile che a una società tra avvocati, costituita ai sensi dell’art. 4-bis Legge n. 247/2012, partecipi in luogo dei singoli professionisti iscritti all’albo, una associazione professionale costituita ai sensi dell’art. 1 l. n. 1815/1939, una associazione professionale tra avvocati, ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge n. 247/2012, oppure una associazione multidisciplinare tra avvocati e altri professionisti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, Legge n. 247/2012».

    Onde dare compiuto riscontro ad entrambi i quesiti, si espone quanto segue.
    1. Innanzitutto, è noto che l’art. 1, comma 141, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione espressa dell’art. 5 della legge professionale (che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta), ha nuovamente modificato la disciplina, inserendo nella L. n. 247 del 2012 l’art. 4-bis; in particolare, tale norma consente l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo altresì:
    (i) che le STA siano iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società;
    (ii) il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1);
    (iii) che: “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”;
    (iv) che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori;
    (v) al comma 3, che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale, di talché l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità;
    (vi) al comma 4, il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione;
    (vii) al comma 5, la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società;
    (viii) al comma 6, che le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
    2. Ciò posto, va altresì considerato, come pure evidenziato dalla ormai costante giurisprudenza del Supremo Collegio (cui si aderisce), che, sebbene privo di personalità giuridica, lo studio professionale associato – da reputarsi evidentemente tale in ogni propria diversa declinazione tipizzata dalla legge – rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall’art. 36 c.c. e segg. D’altronde, l’art. 36 c.c. prescrive che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono disciplinati dagli accordi tra associati, con relativa potenziale attribuzione all’associazione della legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti giuridici da delegare poi ai singoli associati (si cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. VI, 27.10.2020, n.23489; Cass. civ., sez. II, 09.10.2020, n.21868; Cass. civ., sez. II, 29.04.2020, n.8358; Cass. civ., sez. I, 17.04.2020, n.7899; Cass. civ., sez. II, 02.07.2019, n.17718; Cass. civ., sez. I, 15.07.2011, n.15694).
    Di conseguenza, il giudice di legittimità ha reputato sussistente la legittimazione attiva dello studio professionale associato ove le suddette pattuizioni negoziali vengano accertate dal giudice del merito; peraltro, in tal modo è stato altresì superato il precedente orientamento, secondo il quale l’associazione tra professionisti non potrebbe configurarsi come centro autonomo di imputazione di diritti ed obblighi stante l’asserita natura dell’accordo negoziale relativa solo alla divisione delle spese ed alla ripartizione degli utili (Cass. civ., sez. II, 10.07.2006, n. 15633; Cass. civ., sez. lav., 21.10.1997, n. 10354). Ed infatti, ferma la personalità della prestazione professionale, come innanzi evidenziato, il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.
    3. Fermo quanto innanzi, una serie di elementi militano nel senso di negare la possibilità che una associazione tra professionisti come disciplinata per legge possa partecipare ad una STA in luogo dei singoli professionisti iscritti all’albo, al fine di integrare il requisito soggettivo prescritto all’art. 4-bis, comma 2, lett. a), Legge n. 247/2012 (secondo cui “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni”).
    Tale conclusione si giustifica per una serie di motivi.
    3.1. In primis, la potenziale partecipazione di un’associazione professionale in una STA richiede che essa, nel caso concreto, sia negozialmente strutturata quale autonomo centro di imputazione di diritti e di obblighi (quindi, con autonoma soggettività giuridica); altrimenti opinando, infatti, non se ne potrebbe predicare neppure in astratto la possibilità di acquisire lo status di socio di una STP.
    Ciò posto, la lettera dell’art. 4-bis, comma 2, lett. a), è chiara nell’indicare un fermo ed inderogabile requisito soggettivo: i soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere “avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni”. Si tratta evidentemente di un elemento che tipizza la STA, onde assicurare la personalità della prestazione professionale a rendersi dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.
    Ne deriva che l’alterità soggettiva dell’associazione professionale rispetto ai professionisti – persone fisiche comporta che la prima non può sostituire i secondi ai fini della ricorrenza del suddetto requisito soggettivo.
    3.2. Peraltro, uno dei tratti che distinguono le associazioni professionali dalle STA è rappresentato dalla circostanza che l’incarico professionale, nelle prime, va necessariamente conferito ai singoli professionisti associati (si cfr, art. 4, comma 1, secondo periodo, l. 247/2012), mentre, nelle seconde, viene conferito alla società così determinandosi una dissociazione tra il soggetto che assume l’incarico (la società) e colui che lo porterà ad esecuzione (il professionista abilitato e socio della società). Nelle STA, dunque l’art. 2232 c.c. – a mente del quale “il prestatore d’opera professionale deve eseguire personalmente l’incarico assunto” – viene modulato in una prospettiva organizzativa che pone in equilibrio, da un lato, la personalità della prestazione e, dall’altra, l’organizzazione societaria.
    Se tuttavia è vero che tale dissociazione è ammessa nelle STA, è altrettanto vero che il cliente è tutelato nella misura in cui ha contezza – in forza dell’applicazione del regime di pubblicità dichiarativa in ambito societario – di chi siano i professionisti (persone fisiche) che rivestono lo status di socio della STA, così essendo a conoscenza di coloro deputati astrattamente ad eseguire l’attività professionale richiesta alla società.
    Ebbene, nell’ipotesi in cui si volesse considerare integrato il suddetto requisito soggettivo di cui all’art. 4-bis, comma 2, lett. a), Legge n. 247/2012 a mezzo di associazioni professionali anziché persone fisiche-professionisti, ci si troverebbe di fronte ai seguenti notevoli rischi:
    (i) rendere all’assistito più difficile l’individuazione del novero dei professionisti che effettivamente eseguiranno l’incarico conferito alla STA, stante l’ulteriore schermo soggettivo costituito dal socio-associazione professionale;
    (ii) violare il divieto nelle associazioni tra avvocati – prescritto all’art. 4, comma 1, primo periodo Legge n. 247/2012 – di dissociazione tra chi assume l’incarico e chi lo esegue, in quanto nelle STA l’incarico viene conferito alla società;
    (iii) il tutto, senza considerare che, ammettendo quanto innanzi, stante l’alterità soggettiva delle associazioni professionali, ci si potrebbe trovare di fronte ad una STA partecipata solo da associazioni professionali, con l’ulteriore conseguenza che l’incarico professionale non potrebbe materialmente essere svolto da professionisti-persone fisiche (professionisti), non rivestendo questi ultimi lo status di soci della STA; e ciò, in violazione dell’art. 4-bis, comma 3, Legge n. 247/2012.
    3.3. Insomma, la STA è uno strumento organizzativo patrimoniale immaginato allo scopo di agevolare l’esercizio dell’attività forense e che deve lasciare intatta la personalità della prestazione professionale, oltre che la riserva dell’attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati. Tale equilibrio viene assicurato nelle STA in presenza di soci-professionisti (“avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni”) che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto; qualsivoglia ulteriore schermo soggettivo svilisce il filo rosso che, nelle STA, lega l’organizzazione alla personalità della prestazione.
    D’altronde, non a caso la lettera dell’art. 4-bis, comma 3, Legge n. 247/2012 è chiara in tal senso.
    4. Alla luce di quanto innanzi, si deve ritenere che non è ammissibile che in una società tra avvocati, costituita ai sensi dell’art. 4-bis Legge n. 247/2012, partecipi in luogo dei singoli professionisti iscritti all’albo, una associazione professionale costituita ai sensi dell’art. 1 l. n. 1815/1939, una associazione professionale tra avvocati, ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge n. 247/2012, oppure una associazione multidisciplinare tra avvocati e altri professionisti.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 18 del 19 febbraio 2021

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini richiede se sia ammissibile o meno l’inserimento nella Sezione specifica delle Società tra Avvocati (STA) prevista dalla Legge Professionale di una s.r.l. unipersonale, avente quale unico socio un avvocato regolarmente iscritto all’albo.

    Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, si espone quanto segue.
    1. Innanzitutto, è noto che l art. 1, comma 141, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione espressa dell’art. 5 della legge professionale (che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta), ha nuovamente modificato la disciplina, inserendo nella L. n. 247 del 2012 l’art. 4-bis; in particolare, tale norma consente l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo altresì:
    (i) che le STA siano iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società;
    (ii) il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1);
    (iii) che: “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”;
    (iv) che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori;
    (v) al comma 3, che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale, di talché l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità;
    (vi) al comma 4, il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione;
    (vii) al comma 5, la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società;
    (viii) al comma 6, che le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
    2. Ciò posto, va altresì considerato che la società unipersonale rappresenta un segnale rivelatore dello sviluppo dell’istituto societario nel diritto comune, nel senso che il legislatore, in ambito capitalistico, guarda alla società non solo come un semplice fenomeno aggregativo di natura negoziale, ma anche come uno “strumento organizzativo” dell’attività, strutturato, a prescindere dalla pluralità dei soci, in base a puntuali regole: – di formazione procedimentalizzata della volontà sociale; – di governo societario corporativo (per organi); – di autonomia patrimoniale perfetta. Il tutto, con i dovuti correttivi pubblicitari e di integrità del capitale.
    Tale evoluzione, dunque, trova un limite: (a) nelle società di persone, in ragione della natura prettamente contrattuale del vincolo sociale; (b) nelle società in accomandita per azioni, stante l’esigenza strutturale correlata alle due categorie di soci (accomandanti ed accomandatari); (c) nelle società cooperative (si cfr. l’art. 2522 c.c.), alla luce del fondamento mutualistico che le permea, in quanto la mutualità si giustifica solo in presenza di più fruitori.
    Il modello capitalistico s.p.a. ed s.r.l., quindi, consente fisiologicamente l’unipersonalità, lasciando comunque intatta la potenziale pluripersonalità dell’ente, nel senso che la società, al momento genetico unipersonale, potrebbe ben acquisire, nel corso dell’esercizio dell’attività, la natura pluripersonale.
    3. Ferme le superiori premesse, si deve sostenere che l’unipersonalità non è inibita alle STA laddove siano rispettate le altre prescrizioni espressamente indicate al citato art. 4-bis; pertanto, una simile società può ben essere iscritta nella Sezione delle Società tra Avvocati.
    Tale conclusione si giustifica per una serie di motivi.
    3.1. La denominazione “Società tra Avvocati” (al plurale) ovvero il richiamo letterale alle persone dei “soci” non hanno carattere precettivo; ed infatti, l’art. 4-bis, per un verso, permette l’esercizio della professione forense con gli schemi societari tipizzati (compreso il tipo s.p.a. ed s.r.l.) e, per altro verso, non prescrive un divieto di unipersonalità, di modo che manca una esplicita deroga alla disciplina tipica delle s.p.a. ed s.r.l., ove, come innanzi detto, la società unipersonale è permessa.
    Le declinazioni al plurale presenti nella norma, quindi, non contrastano con la potenziale unipersonalità della STA (beninteso, se costituita in forma di s.p.a. o di s.r.l.) e vanno lette come riferite alle ipotesi in cui i soci siano più d’uno, visto che anche la società unipersonale può comunque divenire pluripersonale.
    3.2. Peraltro, il modello unipersonale non contrasta con la naturale personalità della prestazione professionale dell’avvocato, in quanto:
    (i) l’unico socio deve necessariamente essere un avvocato (altrimenti sarebbe violato il precetto secondo il quale i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo);
    (ii) l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.
    Al contrario, l’unipersonalità della società permette anche di valutare più semplicemente l’autonomia, la libertà, l’indipendenza e l’imparzialità nell’espletamento dell’incarico laddove va parametrata con riferimento all’unico professionista (socio e amministratore), sicché appare uno strumento vieppiù idoneo a salvaguardare tali valori, la cui valutazione è obiettivamente un tema che deve essere oggetto di attento vaglio nelle collettività organizzate che si occupano di servizi legali.
    Nella stessa prospettiva, poi, si consideri che – in applicazione delle lett. b e c del comma 2 dell’art. 4-bis – l’unico socio sarà inevitabilmente anche amministratore unico della STA, il che, fermo il divieto per l’avvocato di esercizio dell’attività commerciale sancito all’art. 18 della legge professionale, consente di consolidare ancor più la vocazione professionale della STA.
    3.3. Anche l’autonomia patrimoniale perfetta della STA a r.l. o p.a. unipersonale non esclude la responsabilità personale del professionista (ex art. 4-bis, comma 4), il che rappresenta una chiara tutela per il fruitore del servizio legale.
    3.4. Insomma, la STA (anche a r.l. o p.a. unipersonale) è uno strumento organizzativo patrimoniale immaginato allo scopo di agevolare l’esercizio dell’attività forense e che deve lasciare intatta la personalità della prestazione professionale, oltre che la riserva dell’attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati.
    In quest’ottica, si pensi, a mero titolo di esempio, all’utilizzo delle regole contabili e di bilancio ovvero a quelle connesse alla procedimentalizzazione delle scelte ovvero ancora a quelle in materia di capitale; trattasi, si badi, di norme a tutela non solo dei soci, ma anche degli stakeholders.
    4. Alla luce di quanto innanzi, si può sostenere ammissibile l’inserimento nella Sezione specifica delle Società tra Avvocati (STA) prevista dalla Legge Professionale di una s.r.l. unipersonale, avente quale unico socio un avvocato regolarmente iscritto all’albo, purché lo statuto non deroghi alle regole organizzative e funzionali tipiche delle STA dettate dall’art. 4-bis.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 19 febbraio 2021