L’archiviazione per manifesta infondatezza dell’esposto disciplinare è comunicata all’avvocato segnalato-interessato (art. 14 c. 1 e 2 del reg.to n. 2/2014) anche al fine di consentirgli l’eventuale esperimento dell’azione risarcitoria contro il segnalante. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020