La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 88 del 22 marzo 2024