L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato può essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l’incolpato non mostri alcuna resipiscenza (Nel caso di specie, l’avvocato veniva condannato in sede penale a 3 anni e 4 mesi di reclusione, nonché sanzionato dal CDD con la radiazione perché, in qualità di professionista delegato all’espropriazione immobiliare, si appropriava della complessiva somma di oltre 200mila euro, versata dagli aggiudicatari di due distinte procedure esecutive. Il professionista impugnava detta sanzione, perché ritenuta eccessiva e quindi chiedendone una mitigazione alla luce di proprie asserite difficoltà economiche dovute ad una contrazione dell’attività professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto l’impugnazione, confermando la radiazione inflitta in sede territoriale).
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Appropriazione indebita: la prescrizione disciplinare inizia a decorrere dal momento in cui l’incolpato abbia restituito tutte le somme
L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale soltanto a partire dal momento in cui l’incolpato abbia restituito tutte le somme indebitamente trattenute.
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Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 109 del 22 maggio 2021
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Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare
Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 109 del 22 maggio 2021
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La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione
Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 109 del 22 maggio 2021
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Avvocati stabiliti: la dispensa dalla prova attitudinale
I Consigli dell’Ordine hanno un’ampia discrezionalità in ordine alla verifica della regolarità dell’esercizio effettivo dell’attività professionale ai fini della dispensa dalla prova attitudinale (artt. 13 e 14 del D.Lgs. 96/2001), discrezionalità che comporta un accertamento capillare in ordine ad un percorso formativo almeno triennale che assicuri l’acquisizione, da parte dell’interessato, di conoscenze e abilità tecniche, giuridiche e linguistiche, posto che l’iscrizione all’albo degli Avvocati comporta l’assimilazione a tutti gli effetti dell’avvocato stabilito all’avvocato dello Stato membro ospitante.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 107 del 22 maggio 2021
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Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale
Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. In ogni caso, il Consiglio dell’Ordine ha ampi poteri istruttori in relazione alla concessione della dispensa in parola.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 107 del 22 maggio 2021
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Avvocati stabiliti: il COA deve tutelare la funzione giudiziaria, al fine di evitare che operino in Italia soggetti scarsamente qualificati
In tema di avvocati stabiliti, è compito del Consiglio dell’Ordine apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Nell’esaminare la domanda di dispensa dalla prova attitudinale, pertanto, il COA deve procedere a verificare -attraverso i propri ampi poteri istruttori- che l’avvocato stabilito abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni, giacché la “attività stabile e continua” deve essere apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 107 del 22 maggio 2021
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 109 del 22 maggio 2021
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La riapertura del procedimento disciplinare dopo l’assoluzione in sede penale con formula piena (per tutti o alcuni fatti)
Il procedimento disciplinare, concluso con condanna dell’incolpato, è riaperto se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare, eventualmente rideterminando la sanzione qualora l’assoluzione penale abbia riguardato non tutti ma solo alcuni fatti già oggetto di sanzione deontologica. In particolare, inoltre, il procedimento di riapertura, avviato d’ufficio o su istanza dell’interessato, segue le forme di quello (disciplinare) ordinario e la competenza appartiene al CDD che ha emesso la decisione, anche nel caso in cui vi siano state impugnazioni e il giudizio è affidato ad una sezione diversa da quella che ha deciso (art. 55 L. n. 247/2012 e art. 36 Reg. CNF 2/2014).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 104 del 5 maggio 2021