Categoria: abc

  • Fase pre-procedimentale: il mancato rispetto del termine semestrale per completare l’istruttoria disciplinare

    Il termine di sei mesi, previsto dall’art. 14 co. 5 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare e decorrente dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato di cui all’art. 12 Reg. CNF n. 2/2014 cit., entro cui il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, completa l’istruttoria stessa non ha natura perentoria ma solo ordinatoria dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserita invalidità del procedimento disciplinare sollevata dall’incolpato per mancato rispetto del termine semestrale in parola da parte del CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 160 del 17 luglio 2021

  • Trattenimento di somme spettanti al cliente: la rilevanza deontologica prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdfArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →, già art. 44 cod. prev.Art. 44 cod. prev. – Compensazione.L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevut…Leggi il testo completo →), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l’ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 160 del 17 luglio 2021

  • L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente

    L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a decorrere la prescrizione dell’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 160 del 17 luglio 2021

  • Favor rei e nuovo codice deontologico: la valutazione della norma deontologica più favorevole all’incolpato

    La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). Ne consegue la necessità di valutare la condotta costituente illecito disciplinare prima alla luce delle norme deontologiche così come previste dal Codice in vigore al tempo del compimento dell’illecito; successivamente, di valutare la medesima condotta alla luce del Nuovo Codice attualmente vigente, e conseguentemente applicare la norma che, in concreto, risulta più favorevole all’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 160 del 17 luglio 2021

  • Procedimento disciplinare: le deroghe alla competenza territoriale del CDD sono tassative

    La competenza a procedere disciplinarmente spetta al CDD del distretto di iscrizione del professionista, ovvero a quello nel quale è stato compiuto il fatto oggetto del procedimento disciplinare (art. 51, co. 2, L. n. 247/2012), in base al principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato. Le deroghe a tale criterio di individuazione del giudice naturale in materia disciplinare, previste con riferimento ai Consiglieri COA e CDD (art. 4 Reg. CNF 2/2014), hanno natura tassativa e quindi non si applicano a fattispecie diverse in via di intepretazione estensiva o analogica, né peraltro in subjecta materia si applicano le disposizioni del codice di procedura penale sulla c.d. legittima suspicione (art. 45 cpp) essendoci una disciplina espressa dell’Ordinamento forense (Nel caso di specie, il CDD di Ancona, chiamato a giudicare su numerosissimi esposti presentati da un avvocato del Distretto di Bologna nei confronti del CDD felsineo, presentava esposto nei confronti del professionista medesimo per ritenuto abuso del diritto di segnalazione disciplinare. Ricevuto l’esposto dal COA di appartenenza del segnalato, il CDD di Bologna si dichiarava “impossibilitato a pronunciarsi sulla condotta tenuta nei confronti dello stesso Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna” e quindi rimetteva l’esposto medesimo al CDD di Ancona, il quale sollevava pertanto conflitto di competenza avanti al Consiglio Nazionale Forense. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha infine dichiarato la competenza del CDD di Bologna).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Bertollini), sentenza n. 159 del 17 luglio 2021

  • Rimessione ad altro giudice: l’art. 45 cpp non si applica al procedimento disciplinare

    Ai sensi dell’art. 59, lett. n), L. n. 247 del 2012, al procedimento disciplinare avanti al consiglio territoriale è applicabile il rito penale nei limiti della compatibilità, sicché in sede deontologia non opera l’art. 45 cpp, che è infatti istituto di carattere eccezionale in quanto deroga al giudice naturale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Bertollini), sentenza n. 159 del 17 luglio 2021

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Brienza Giampaolo), sentenza n. 219 del 06 Novembre 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Sorbi Francesca), sentenza n. 162 del 29 Novembre 2018, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 164 del 29 Novembre 2018.

  • Sui conflitti di competenza (anche “virtuale”) tra CDD decide il CNF

    Il CNF è competente, ai sensi dell’art. 36 L. n. 247/2012, a pronunciarsi in ordine ai conflitti – negativi o positivi – di competenza tra CDD diversi. Tale conflitto, peraltro, è ammissibile anche se solo potenziale (virtuale), ovvero quando ancora nessun procedimento disciplinare risulti ancora aperto tra i CDD stessi, allorché il relativo ricorso risulti sorretto da un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata e non da un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Bertollini), sentenza n. 159 del 17 luglio 2021

    NOTA:
    Sull’ammissibilità del conflitto “virtuale”, la sentenza di cui in massima dissente motivatamente dal proprio precedente orientamento, espresso da Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 77 del 18 Settembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 321, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Pace), sentenza del 5 luglio 2004, n. 151.
    Sulla legittimazione attiva esclusiva dei CDD a sollevare dinanzi al CNF il conflitto di competenza in parola, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza n. 77 del 18 settembre 2019.
    Sulla decidibilità d’ufficio da parte del CNF di un conflitto di competenza tra CDD cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. De Michele Antonio), sentenza n. 18 del 20 Marzo 2018.
    Sull’inammissibilità di un conflitto di competenza tra giudice ordinario e CDD, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Brienza Giampaolo), sentenza n. 9 del 25 Gennaio 2021 nonché Corte di Cassazione (pres. Tirelli Francesco, rel. Frasca Raffaele), sentenza n. 412 del 14 Gennaio 2020.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 160 del 17 luglio 2021

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente , non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 160 del 17 luglio 2021

  • Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente

    L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →, già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Bertollini), sentenza n. 158 del 17 luglio 2021