Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto.
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.
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Il COA di Roma chiede di sapere se possa disporsi dispensa dalla prova attitudinale – con conseguente integrazione nell’Albo ordinario – per l’avvocato stabilito proveniente dal Regno Unito, che abbia compiuto il triennio di stabilimento prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.
La risposta è resa nei termini seguenti.
Qualora l’avvocato stabilito abbia maturato i requisiti prima dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, egli ha maturato il diritto all’integrazione ai sensi del d. lgs. n. 96/2001, a condizione che il riconoscimento delle qualifiche professionali ovvero la presentazione della domanda di riconoscimento siano avvenute prima della fine del cd. periodo di transizione: un tanto si desume dagli articoli 27 e 28 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea (2019/C 384 I/01, Gazzetta Uff. C 384 I dell’UE).
In particolare, l’articolo 27 del citato Accordo prevede che: “Il riconoscimento, prima della fine del periodo di transizione, delle qualifiche professionali quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) dei cittadini dell’Unione o dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari da parte dello Stato ospitante o dello Stato sede di lavoro continua a produrre effetti nel rispettivo Stato, incluso il diritto di esercitare la propria professione alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, qualora il riconoscimento sia avvenuto in base a una delle disposizioni seguenti […] b) articolo 10, paragrafi 1 e 3, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), per l’accesso alla professione di avvocato nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro”. Il successivo articolo 28 prevede che l’articolo 10, parr. 1, 3 e 4 della Direttiva 98/5/CE continuino ad applicarsi alle “domande di riconoscimento delle qualifiche professionali presentate prima della fine del periodo di transizione da cittadini dell’Unione o da cittadini del Regno Unito e alle decisioni relative tali domande”.
Quanto alla nozione di “riconoscimento delle qualifiche professionali” e alla disciplina ad esso applicabile, l’articolo 27 dell’Accordo richiama l’articolo 10, commi 1 e 3 della Direttiva 98/5: tali disposizioni riguardano l’assimilazione all’avvocato dello Stato membro ospitante, e in particolare l’integrazione mediante dispensa dalla prova attitudinale (comma 1). Ad essi l’articolo 28 aggiunge il par. 4, a mente del quale “L’autorità competente dello Stato membro ospitante può, con decisione motivata soggetta a un ricorso giurisdizionale di diritti interno, non ammettere l’avvocato al beneficio delle disposizioni del presente articolo qualora ritenga che l’ordine pubblico sarebbe pregiudicato, in particolare a causa di procedimenti disciplinari, di reclami o di altri incidenti di qualsiasi natura”. Quanto al periodo di transizione, si osserva che esso – ai sensi dell’articolo 126 del medesimo accordo – ha avuto termine in data 31 dicembre 2020 e non è stato prorogato. Da tutto quanto premesso consegue che l’integrazione può essere disposta ove la domanda di dispensa sia stata presentata prima della fine del periodo di transizione, e cioè entro il 31 dicembre 2020.Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 20 aprile 2022
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Anche la richiesta di un rinvio dell’udienza può costituire esercizio abusivo della professione forense
Il delitto di esercizio abusivo della professione legale ha natura istantanea, giacché si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata, come ad esempio la partecipazione ad un’udienza al solo fine di chiedere un rinvio della stessa, giacché l’illecito non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Fidelbo, rel. De Amicis), VI Sez. Pen., sentenza n. 20233 del 6 aprile 2018.
Sulla rilevanza della fattispecie anche nel caso di attività professionale forense in ambito stragiudiziale, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37. -
Il termine per il deposito delle decisione disciplinare è ordinatorio
Il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all’esito del dibattimento: art. 26 Regolamento CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022
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L’avvocato non deve agevolare l’esercizio abusivo della professione da parte di terzi
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o comunque consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici (Nel caso di specie, il professionista aveva delegato un praticante semplice a sostituirlo in un’udienza di divorzio giudiziale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 197. -
Illecito disciplinare: ignorantia legis non excusat (soprattutto il giurisperito)
In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 cdfArt. 4 cdf – Volontarietà dell’azioneLa responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni. L’…Leggi il testo completo → consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l’atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l’onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022
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Il COA di Campobasso chiede di sapere se l’avvocato sospeso volontariamente ex art. 20 della legge n. 247/12 possa richiedere al COA parere di congruità su parcella relativa a prestazione rese antecedentemente alla sospensione.
La risposta va resa in termini positivi. Il parere di congruità, ai sensi dell’articolo 13, comma 9, può essere richiesto dall’iscritto in caso di controversia con il cliente. La richiesta si lega dunque alla prestazione resa, in relazione alla quale sia sorto conflitto con il cliente: conflitto che, evidentemente, può sorgere anche successivamente alla sospensione volontaria dell’avvocato, che produce effetto dal momento in cui l’istanza di sospensione viene accolta dal COA.
Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 20 aprile 2022
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Il COA di Milano chiede di sapere se possa ancora applicarsi al professionista dapprima attinto dalla misura della sospensione cautelare e successivamente radiato (nel vigore del nuovo ordinamento professionale), la disposizione di cui all’articolo 47 del R.D. n. 1578/33, a mente del quale il termine di cinque anni per la reiscrizione a seguito di radiazione “decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data di sospensione”.
La materia è ora disciplinata dall’articolo 62, comma 10 della legge n. 247/12, a mente del quale: “il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine”. Se ne desume la tacita abrogazione dell’articolo 47 del R.D. n. 1578/33 che, in conseguenza, non può essere applicato alla fattispecie oggetto del quesito.
Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 20 aprile 2022
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Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto
In sede di impugnazione davanti al CNF, i motivi di impugnazione devono essere formulati con un unico ricorso, applicandosi, anche in sede disciplinare, il principio di diritto, di carattere generale, della consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Cosimato), sentenza n. 4 del 23 febbraio 2022