In deroga alla normativa contenuta nel codice di rito (art. 66, comma 3, del regio decreto n. 37 del 1934), il ricorso in Cassazione può essere proposto anche in proprio dall’interessato, purché iscritto all’albo degli avvocati e capace di esercitare le funzioni di avvocato (quindi non attinto da provvedimento esecutivo di sospensione), ancorché non abilitato […]