Categoria: abc

  • Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

    La riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.L 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifìcazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Nel caso di specie, la Corte, rilevato che il CNF aveva in realtà deciso con motivazione argomentata e priva di mende logiche e giuridiche, ha rigettato l’impugnazione con condanna del ricorrente alle spese).

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Di Paolantonio), SS.UU, sentenza n. 26990 del 14 settembre 2022

  • I limiti al sindacato di Legittimità sulle sentenze CNF

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, che non possono essere oggetto del controllo di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Di Paolantonio), SS.UU, sentenza n. 26990 del 14 settembre 2022

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

    In tema di prescrizione dell’azione disciplinare, il regime più favorevole introdotto dall’art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore. In particolare, le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Di Paolantonio), SS.UU, sentenza n. 26990 del 14 settembre 2022

  • Sospensione per l’avvocato che denunci falsamente il furto di un assegno

    Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che denunci falsamente il furto di un assegno, trattandosi di condotta integrante il reato di calunnia, il cui bene protetto dalla norma penale è la corretta amministrazione della giustizia, con conseguente grave lesione dei principi di dignità, probità e decoro che presidiano l’esercizio della professione forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 83 del 1° giugno 2022

  • Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria della condanna non definitiva dell’incolpato in sede penale

    Le risultanze istruttorie acquisite in sede penale e la relativa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, costituiscono un elemento fattuale che deve essere oggetto di doveroso apprezzamento da parte del giudice disciplinare ai fini di cui agli artt. 20 e 21 cdf, perché – in un coerente quadro probatorio costituito da altre circostanze gravi, precise e concordanti – è in grado di affievolire, fino a superare, la presunzione di non colpevolezza dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 83 del 1° giugno 2022

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 12 del 25 gennaio 2021.

  • Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

    Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 83 del 1° giugno 2022

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 56 del 13 maggio 2022.

  • Procedimento disciplinare: la raucedine non giustifica il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’incolpato

    L’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza allegando certificazione medica attestante una affezione delle vie aeree con conseguente indicazione di cure e riposo per giorni 5. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto insussistenti i presupposti del legittimo impedimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 83 del 1° giugno 2022

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

    In tema di prescrizione dell’azione disciplinare, il regime più favorevole introdotto dall’art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore. In particolare, le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 82 del 1° giugno 2022

  • Social media: l’invito a promuovere un’azione legale non sempre, né necessariamente, costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela

    L’invito pubblico a promuovere un’azione legale non sempre né necessariamente costituisce violazione del divieto di cui all’art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo →, dovendosi piuttosto accertare se, in concreto, il comportamento stesso costituisca, o meno, accaparramento di clientela (Nel caso di specie, l’avvocato aveva pubblicato sui social un video con cui invitava gli utenti a proporre, non necessariamente per il proprio tramite, una denuncia-querela contro la Regione Toscana, che agli inizi dell’emergenza pandemica aveva prospettato l’apertura di un centro Covid in un condominio, trattandosi di iniziativa a suo dire stigmatizzabile e successivamente, in effetti, dalla stessa Regione rinunciata. Aperto il procedimento disciplinare, il CDD archiviava motivatamente l’esposto, non rilevando in concreto una violazione dell’art. 37 cdf. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha quindi rigettato il gravame proposto dal COA di appartenenza dell’incolpato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 81 del 1° giugno 2022

  • Il provvedimento di archiviazione della notizia dell’illecito disciplinare da parte del CDD

    Il provvedimento di archiviazione della notizia dell’illecito disciplinare da parte del CDD può intervenire: a) in seduta plenaria prima dell’avvio del procedimento, anche in difetto di svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria, su richiesta del presidente e senza formalità, nel caso di manifesta infondatezza; b) nella fase istruttoria preliminare, ad iniziativa del consigliere istruttore, con delibera della sezione competente; c) successivamente, in qualsiasi fase del procedimento, sempre con delibera della sezione competente, qualora emerga la manifesta infondatezza dell’addebito. In ogni caso, ai fini della sua impugnabilità, detta pronuncia si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento, sicché tra i vizi che possono comportarne l’annullamento vi è il vizio di motivazione, considerato che l’art. 58 L. 247/12 richiede appunto che l’archiviazione sia disposta con delibera motivata, in qualunque fase del procedimento disciplinare essa intervenga (art. 19 Reg. CNF n. 2/2014).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 81 del 1° giugno 2022