Nell’ipotesi in cui potesse rilevarsi una qualche irregolarità procedimentale, l’eccepita violazione va soggetta a limiti di deducibilità e l’eccezione sollevata per la prima volta in sede di ricorso è da considerarsi tardiva, non vertendosi, comunque, in ipotesi di nullità insanabile che rimane superata dalla comparizione e dalle difese compiutamente svolte dall’incolpato.
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L’impugnazione al CNF proposta a mezzo PEC mediante atto nativo digitale o analogico scansionato
Avverso le decisioni dei Consigli territoriali è possibile proporre impugnazione al CNF anche a mezzo posta elettronica certificata, ossia allegando alla stessa (oltre all’eventuale procura speciale, nel caso in cui il ricorrente sia assistito da un difensore) il file nativo digitale del ricorso digitalmente sottoscritto ovvero la scansione dell’originale cartaceo sottoscritto analogicamente con relativa attestazione di conformità, potendo peraltro trovare applicazione, in difetto, l’art. 156 cpc in tema di sanatoria degli atti nulli per raggiungimento dello scopo, avuto riguardo al fatto che la PEC comunque consente: a) la riferibilità dell’atto al ricorrente o al suo difensore; b) la sussistenza dell’atto; c) la ricezione dello stesso ricorso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 89 del 1° giugno 2022
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La mancata proposizione dell’azione non è sempre e necessariamente dovuta ad inadempimento al mandato professionale
L’incarico professionale che si sostanzi nella preventiva fase di studio non necessariamente culmina -una volta valutati i relativi elementi di fatto e diritto- nella proposizione della relativa azione giudiziale, essendo infatti compito esclusivo dell’avvocato la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale ed essendo, d’altra parte, tenuto ad assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, non solo ed esclusivamente al dovere di informazione ma anche ai doveri di sollecitazione e dissuasione del cliente, nonché a sconsigliare lo stesso dall’intraprendere o proseguire un giudizio dal risultato probabilmente sfavorevole (Nel caso di specie, trattavasi di opposizione a decreto penale di condanna, la cui proposizione avrebbe comportato conseguenze potenzialmente ben più gravose per l’assistito).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 88 del 1° giugno 2022
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La mancata stipula della polizza professionale e l’omessa comunicazione dei relativi estremi alla parte assistita
Costituisce illecito disciplinare l’inosservanza dell’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione e di rendere noti alla parte assistita i relativi estremi (art. 27, comma 5, cdf), salvo che tale ultima mancata comunicazione non derivi da errore giustificabile idoneo ad escludere l’elemento della volontarietà.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 88 del 1° giugno 2022
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Esclusa la responsabilità disciplinare nel caso di quadro probatorio contraddittorio
Qualora da una attenta valutazione degli elementi che il procedimento offre sul piano probatorio emerga che le dichiarazioni dell’esponente non assumono quella consistenza ed efficacia tali da poter fondare l’affermazione di responsabilità disciplinare, o quantomeno si rinvenga contraddittorietà atteso il riscontro, nelle dichiarazioni offerte dalle parti, di sostanziale equivalenza delle prove di colpevolezza con quelle di innocenza, il giudizio non può che orientarsi verso un accertamento positivo di esclusione di responsabilità dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 88 del 1° giugno 2022
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In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare
Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 88 del 1° giugno 2022
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Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 88 del 1° giugno 2022
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 88 del 1° giugno 2022
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 88 del 1° giugno 2022
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La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate
Al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato (costituente il parametro di valutazione della legittimità del procedimento disciplinare in ossequio ai principi generali di buon andamento e di trasparenza dell’attività amministrativa), necessaria e sufficiente è una chiara ed esaustiva contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la mancata indicazione delle norme violate, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati con il solo limite di non potersi sanzionare il professionista per fati diversi o ulteriori a quelli specificamente oggetto dell’incolpazione. In sostanza la contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione della condotta, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace e compiuto le proprie difese, senza correre il rischio di essere ritenuto responsabile per fatti diversi da quelli ascrittigli.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melogli), sentenza n. 87 del 1° giugno 2022
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Cosimato), sentenza n. 4 del 23 febbraio 2022.