In ottemperanza ai più elementari principi che governano, sia nel procedimento civile che in quello penale, la ricerca della prova dei fatti dedotti nel procedimento, la sola accusa formulata dall’esponente, non suffragata, poi, da congrua documentazione e/o da dichiarazioni testimoniali rese da terzi disinteressati, è da ritenersi insufficiente al fine di comprovare la responsabilità dell’incolpato, anche se quest’ultimo nulla ha fatto per difendersi dalle accuse. Le accuse, infatti, vanno provate, non solo formalizzate sulla scorta di una doglianza di parte.
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L’obbligo di preannunciare il giudizio nei confronti di un collega non vale per l’opposizione a decreto ingiuntivo (quand’anche con domanda riconvenzionale)
L’opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto in proprio da un Collega non rientra tra le iniziative giudiziarie in relazione alle quali sussiste l’obbligo di preavviso ex art. 38 cdfArt. 38 cdf – Rapporto di colleganzaL’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso p…Leggi il testo completo → (già art. 22 cod. prev.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →), stante la sostanziale qualità di attore del convenuto opposto; ciò, peraltro, quand’anche con l’opposizione stessa sia altresì proposta domanda riconvenzionale, la quale infatti, ancorché abbia ad oggetto diritti azionabili in via autonoma è pur sempre collegata alla causa petendi della domanda principale e costituisce un’iniziativa difensiva susseguente e dipendente da quella.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 102 del 25 giugno 2022
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Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto
In sede di impugnazione davanti al CNF, i motivi di impugnazione devono essere formulati con un unico ricorso, applicandosi, anche in sede disciplinare, il principio di diritto, di carattere generale, della consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 102 del 25 giugno 2022
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 196 del 5 novembre 2021. -
La rinuncia all’esposto non determina l’estinzione del procedimento disciplinare
L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti cosi come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde l’eventuale “remissione” dell’esposto da parte del denunciante assume unicamente rilevanza ai limitati fini della determinazione della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 102 del 25 giugno 2022
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Procedimento disciplinare: l’esponente non ha diritto al contraddittorio perché non è parte
Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l’incolpato ed il P.M., mentre non riveste tale qualità l’esponente, che non ha diritto né di essere informato sul corso del procedimento ovvero sul suo esito, né di partecipare allo stesso e/o di essere ascoltato (sicché la mancata sua audizione non determina la violazione del diritto al contraddittorio), ma può semmai parteciparvi in qualità di testimone qualora il Consiglio territoriale lo ritenga necessario e nei limiti di tale necessità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 102 del 25 giugno 2022
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 266, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84. -
L’impugnazione della sospensione cautelare nelle more divenuta inefficace
Va dichiarata l’estinzione del giudizio di impugnazione al CNF del provvedimento di sospensione cautelare, ove questo sia nella more divenuto inefficace per il vano decorso del termine semestrale dalla sua adozione, cioè senza che sia nel frattempo intervenuto il relativo provvedimento sanzionatorio (art. 60 co. 3 Legge n. 247/2012).
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Procura speciale alle liti: al procedimento dinanzi al CNF si applica la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc
L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 99 del 13 giugno 2022
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 99 del 13 giugno 2022
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 99 del 13 giugno 2022
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L’inadempimento al mandato professionale costituisce illecito deontologico di carattere permanente
In tema di prescrizione, occorre distinguere tra le violazioni deontologiche aventi carattere istantaneo da quelle che si concretizzano in una condotta protratta nel tempo, poiché per le prime il dies a quo del termine prescrizionale è rappresentato dalla commissione del fatto, mentre per le seconde esso va individuato nella data di cessazione della condotta medesima ovvero di altro atto o fatto all’uopo ritenuto idoneo (nella specie, trattavasi di inadempimento al mandato professionale e la cessazione della permanenza è stata individuata nel momento in cui il cliente ha avuto consapevolezza del fatto che il legale non avesse mai espletato l’incarico).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 99 del 13 giugno 2022
NOTA:
Sui limiti alla sindacabilità della Cassazione circa l’accertamento della data di cessazione della permanenza da parte del giudice della deontologia, cfr. per tutte Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Garri), SS.UU, sentenza n. 23746 del 28 ottobre 2020.