Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
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Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
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La mancata preventiva audizione dell’interessato nel procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo, registro o elenco
In tema di cancellazione dall’albo/registro/elenco forense di natura amministrativa e non disciplinare, la normativa di cui all’art. 17 L. 247/2012 (già art. 37, comma 2, del r.d.l. n. 1578/1933, unitamente al successivo art. 45) deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione (condensati nella legge n. 241/1990), posto che l’atto finale della cancellazione incide direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell’ordinamento costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Conseguentemente, detta cancellazione non può essere disposta se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, il quale deve essere posto in condizione di conoscere le ragioni specifiche per cui è stato avviato il procedimento che lo riguarda, di apprestare le proprie difese e di illustrarle anche oralmente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stoppani), sentenza n. 5 del 9 febbraio 2023
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Il regime dell’incompatibilità professionale non è stato tacitamente abrogato dalla normativa sull’ufficio del processo (che, anzi, espressamente lo conferma)
Il regime di incompatibilità disciplinato dall’art. 18 lett. d) L. n. 247/2012 ed in particolare il divieto di cumulare l’attività professionale con l’esercizio del lavoro subordinato è posto a tutela dell’interesse pubblico collegato all’inviolabilità del diritto di difesa e subisce eccezione esclusivamente nei casi di strettissima interpretazione nei casi tassativamente previsti dalla Legge Forense (artt. 19 per le attività di docenza, e 23 per gli Avvocati addetti in via esclusiva agli uffici legali degli enti pubblici). Pertanto, tale principio non può intendersi tacitamente abrogato dal D.L. n. 80/2021, il quale non costituisce deroga generale giacché anzi espressamente conferma che l’assunzione degli Avvocati alle dipendenze dell’ufficio per il processo “configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica”. Deve pertanto ritenersi manifestamente infondata la qlc dell’art. 18, lett. d) L. n. 247/2012 anche in relazione all’art. 3 Cost.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stoppani), sentenza n. 4 del 9 febbraio 2023
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Illecito suggerire al cliente il compimento di atti illeciti, fraudolenti o nulli
Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che al proprio assistito suggerisca comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità (art. 23 cdfArt. 23 cdf – Conferimento dell’incaricoL’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e…Leggi il testo completo →), non costituendo “esimente” l’aver asseritamente operato perseguendo l’interesse dell’assistito medesimo seppur in violazione della legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 3 del 9 febbraio 2023
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 3 del 9 febbraio 2023
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Rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente e onere di contestazione e prova a carico del segnalato/incolpato
Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova allorché trovino riscontro in indizi gravi, precisi e concordanti ovvero in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. In tal caso, al professionista incombe l’onere di dimostrare, sin dalle prime memorie difensive, la veridicità delle proprie affermazioni, ovvero l’infondatezza degli addebiti oggetto di esposto disciplinare, non potendo in mancanza dolersi dell’omessa assunzione d’ufficio di prove a suo favore nel corso del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 3 del 9 febbraio 2023
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 3 del 9 febbraio 2023
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Radiazione per l’avvocato che si appropri indebitamente di somme dell’interdetto di cui sia tutore
Costituisce gravissima violazione deontologica (oltre che di precise norme penali) il comportamento dell’avvocato che, nella sua qualità di tutore dell’interdetto, prelevi dal conto di quest’ultimo somme ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare (Nel caso di specie, il professionista si era indebitamente appropriato di circa 400mila euro dell’interdetto di cui era tutore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 2 del 9 febbraio 2023
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L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 2 del 9 febbraio 2023