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  • L’omessa fatturazione vìola il principio di solidarietà e lede l’immagine dell’intera classe forense

    L’obbligo (anche) deontologico di fatturazione (artt. 16 e 29 cdf) costituisce espressione dei doveri di solidarietà e correttezza fiscale, cui l’avvocato è tenuto, non soltanto in funzione della giusta redistribuzione degli oneri, ma anche a tutela della propria immagine e, più in generale, della credibilità della classe forense. Infatti, il dovere di lealtà e correttezza fiscale nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Giusti), SS.UU, ordinanza n. 16252 del 8 giugno 2023

  • Anche l’importo corrisposto a titolo di palmario soggiace agli obblighi fiscali e di fatturazione

    Il “palmario” costituisce una componente aggiuntiva del compenso, riconosciuta dal cliente all’avvocato in caso di esito favorevole della lite a titolo di premio o di compenso straordinario per l’importanza e difficoltà della prestazione professionale. Tuttavia, la connotazione premiante del “palmario” non fa venir meno la sua natura di compenso: come tale, esso soggiace agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Giusti), SS.UU, ordinanza n. 16252 del 8 giugno 2023

  • L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito deontologico permanente

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Giusti), SS.UU, ordinanza n. 16252 del 8 giugno 2023

  • Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: la rilevanza del conflitto di interessi

    Ai fini del divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →), la nozione di conflitto di interessi, rilevante ai sensi del complementare ex art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito.

    Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Terrusi), SS.UU, sentenza n. 14933 del 29 maggio 2023

  • Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: l’illecito ha natura istantanea

    Ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, la violazione dell’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (Assunzione di incarichi contro una parte già assistita) è un illecito deontologico istantaneo.

    Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Terrusi), SS.UU, sentenza n. 14933 del 29 maggio 2023

  • Assunzione di incarico nei confronti dell’ex cliente: il divieto ha ad oggetto la “parte” e non “l’affare”

    La ditta individuale non è un soggetto diverso dal titolare, ma è semplicemente il nome col quale l’imprenditore esercita la sua attività, sicché, ai fini del divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente ex art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →, è irrilevante che il precedente incarico oppure il successivo abbia riguardato un affare dell’impresa ovvero una questione personale della parte, quivi non trovando applicazione i principii in tema di autonomia e capacità degli enti idonei ad escludere il potenziale conflitto di interessi.

    Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Terrusi), SS.UU, sentenza n. 14933 del 29 maggio 2023

  • Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente

    L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4).

    Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Terrusi), SS.UU, sentenza n. 14933 del 29 maggio 2023

  • Le eccezioni all’obbligo di corrispondere esclusivamente con il collega non sono tassative

    L’elencazione delle eccezioni al divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →) non deve considerarsi tassativa ma meramente esemplificativa potendo rientrarvi anche altre ipotesi purché si tratti di fattispecie nelle quali il collega della controparte sia stato informato o la corrispondenza sia stata inviata anche a lui e non siano rilevabili elementi che connotino mancanza di lealtà o correttezza nell’operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza. Pertanto, alle suddette condizioni, può rientrarvi anche l’invio di una lettera alla controparte nella quale senza richiedersi alla stessa il compimento di determinati comportamenti le vengano fornite informazioni di fatti significativi nell’ambito dei rapporti intercorsi tra le parti, come l’avvenuto pagamento del debito da parte dei propri clienti. Infatti, anche una simile corrispondenza ha un contenuto di natura sostanziale e risulta diretta ad evitare l’inizio di procedure esecutive o di altre iniziative nei confronti dei propri clienti e quindi ha una finalità di prevenzione non dissimile da quella propria di molte delle eccezioni elencate (in modo non tassativo) dall’art. 41 cit., sicché può essere configurata come funzionale a sollecitare una condotta collaborativa della controparte cioè un “determinato comportamento”, consistente nella chiusura dei rapporti tra le parti. Alle suddette condizioni e in particolare in assenza di elementi che denotino mancanza di lealtà o correttezza nell’operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza, non può farsi applicazione della norma di chiusura di cui all’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → (già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 6 cod. prev.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →) facendo riferimento alla causale interna – o movente della decisione dell’avvocato di inviare la corrispondenza anche alla controparte, se essa è emersa soltanto per effetto di dichiarazioni effettuate dall’incolpato nel corso del procedimento disciplinare, in quanto tali dichiarazioni sono da considerare manifestazioni del diritto di difesa e quindi, per effetto di una corretta applicazione dell’art. 41 cdf cit., non possono farsi rientrare nel comportamento complessivo dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Scarano), sentenza n. 16 del 28 febbraio 2023

  • In sede di rinvio, il CNF è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza della Cassazione ed alle premesse logico-giuridiche della decisione

    Nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggetto della controversia, espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d’ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e la operatività del principio di diritto che in essa viene enunciato agli effetti della decisione finale della causa. La pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur non espressamente esaminate, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Scarano), sentenza n. 16 del 28 febbraio 2023

  • La riassunzione del giudizio di riassunzione davanti al CNF a seguito del rinvio della Cassazione

    Le modalità ed i termini di proposizione del giudizio di riassunzione dinanzi al CNF non sono regolati in maniera compiuta dalla legge professionale, la quale si limita a prevedere che «Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato» (art. 36, comma 8, L. 247/2012, già art. 56, u.c., RDL 1578/1933). In mancanza di disposizioni specifiche, deve quindi farsi applicazione delle norme e dei principi del codice di procedura civile, così come prevede l’art. 37, comma 1, L. 247/2012 («Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile»). Pertanto, ai sensi dell’art. 392 c.p.c., la riassunzione deve essere effettuata dalla parte (e non può essere effettuata d’ufficio) entro il termine di tre mesi dal deposito della sentenza della sentenza della Cassazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Scarano), sentenza n. 16 del 28 febbraio 2023