La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso (art. 653 cpp), essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare. I citati effetti tuttavia non si producono nel caso in cui la sentenza di condanna sia stata successivamente revocata per abolitio criminis, dovendo in tal caso il giudice della deontologia procedere ad un autonomo accertamento dei fatti, in relazione al quale la sentenza penale ed il materiale probatorio acquisito in quella sede possono essere utilizzati ai fini del giudizio.
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Le incompatibilità professionali sono conformi a Costituzione
In tema di ordinamento professionale forense, la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l’autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale sicché la previsione di specifiche ipotesi di incompatibilità non appare lesiva di precetti costituzionali, atteso che le dette ipotesi si ricollegano a libere scelte del cittadino.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 46 del 27 marzo 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15208 del 22 luglio 2016, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 204. Per la precedente disciplina, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 58. -
L’iscrizione in più albi professionali è possibile solo nei casi espressamente consentiti
L’art. 18 L. n. 247/2012 stabilisce che la professione di avvocato è incompatibile “con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio”; mentre permette “l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro”. Tali eccezioni costituiscono un numerus clausus e non sono pertanto assoggettate ad interpretazione analogica, e ciò a prescindere dall’effettivo esercizio dell’attività professionale incompatibile, essendo infatti sufficiente la sola l’iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli esplicitamente elencati, per poter determinare l’incompatibilità con quella nell’albo degli avvocati (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha affermato l’incompatibilità tra l’iscrizione all’albo degli Avvocati e quella degli Odontoiatri, in quanto siffatta ipotesi non è annoverata tra quelle che rendono possibile la contemporanea iscrizione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 46 del 27 marzo 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26996 del 27 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15208 del 22 luglio 2016. -
Sospensione per l’avvocato che, in qualità di amministratore di sostegno, induca il beneficiario a modificare i beneficiari della polizza vita
Costituisce gravissimo illecito disciplinare (oltreché penale) il comportamento dell’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno o tutore del beneficiario o dell’interdetto, induca quest’ultimo a compiere un atto implicante effetti giuridici dannosi per lui e per i suoi eredi (Nel caso di specie, approfittando delle precarie condizioni fisiche e mentali del beneficiario -che di lì a pochi giorni sarebbe infatti deceduto- l’avvocato lo aveva indotto a modificare i beneficiari della polizza vita, a favore di un proprio sodale, entrambi poi condannati in via definitiva anche in sede penale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 45 del 27 marzo 2023
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Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità
Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 45 del 27 marzo 2023
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Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso, essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 45 del 27 marzo 2023
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.
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Decisione del COA – Omessa indicazione del quorum deliberativo e voti espressi – Irrilevanza – Validità della decisione
Non determina alcuna ipotesi di invalidità della decisione amministrativa l’omessa indicazione del quorum deliberativo e dei voti espressi non essendo tali indicazioni normativamente previste ai fini della validità del provvedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 46 del 27 marzo 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 novembre 2007, n. 172. -
La comunicazione e notifica degli atti amministrativi da parte del COA ben può avvenire a mezzo PEC
Ai sensi dell’art. 12, co. 1, L. n. 890/82 e del Codice dell’Amministrazione Digitale (artt. 2 co. 2 e 48 d.lgs. n. 82/2005 – CAD), il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata (che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario), senza peraltro bisogno delle formalità previste per il processo civile (relata e attestazione di conformità). Peraltro, ove non sia espressamente vietata e sia tecnicamente possibile, tale modalità telematica di comunicazione e notifica appare addirittura doverosa, in ossequio ai princìpi di economicità ed efficacia previsti dall’art. 97 Cost. per il buon andamento della pubblica amministrazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 46 del 27 marzo 2023
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018.
Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CDD, cfr. art. 31 del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (adottato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247), in materia di «procedimento disciplinare».
Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CNF, cfr. Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018. -
Decisione disciplinare: la firma del presidente e del segretario è sufficiente nell’originale
E’ valida la notifica per copia conforme (quindi prive delle sottoscrizioni in originale) delle delibere del procedimento disciplinare, ivi compresa la decisione, quando si accerti che l’originale contenga le dovute sottoscrizioni e la copia contenga l’accertamento di conformità (Nel caso di specie, la copia notificata in copia conforme all’originale riportava la dicitura “F.to”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 46 del 27 marzo 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021.