Cassazione: respinte le istanze di sospensione cautelare delle sentenze CNF in tema di avocat

L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che rigettava il ricorso con sentenza, alfine impugnata in Cassazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato, per difetto di fumus boni juris, l’istanza di sospensione cautelare della sentenza CNF).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, ordinanza n. 4307 del 20 febbraio 2017

Giurisprudenza Cassazione

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