La mancata riassunzione dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione comporta l’estinzione del procedimento impugnatorio (artt. 392-393 cpc) ma non della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale, la quale si consolida e diviene definitiva giacché – trattandosi di un provvedimento amministrativo sanzionatorio – può dirsi travolto solo qualora vi sia una sentenza definitiva che ne abbia dichiarato l’illegittimità.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30886 del 3 dicembre 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 30886 del 03 Dicembre 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 169 del 07 Maggio 2024
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