Cassazione con rinvio: la mancata o tardiva riassunzione dinanzi al CNF rende definitiva la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale

La mancata riassunzione dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione comporta l’estinzione del procedimento impugnatorio (artt. 392-393 cpc) ma non della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale, la quale si consolida e diviene definitiva giacché – trattandosi di un provvedimento amministrativo sanzionatorio – può dirsi travolto solo qualora vi sia una sentenza definitiva che ne abbia dichiarato l’illegittimità.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 30886 del 3 dicembre 2024

Giurisprudenza Cassazione

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