In presenza di una domanda di reiscrizione nell’albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via d’interpretazione analogica, l’art. 47 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – secondo cui l’avvocato radiato dall’albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione – in quanto la cancellazione è sanzione meno grave della radiazione; tuttavia, il tempo decorso può essere autonomamente valutato ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima ed illibata” (ora: irreprensibile), che la legge richiede per l’iscrizione nell’albo.
Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Rordorf), SS.UU, sentenza n. 10921 del 19 maggio 2014
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99, nonché Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 12 maggio 2008, n. 11653- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. MIANI CANEVARI Fabrizio- P.M. MARTONE Antonio.
NB: Il principio di cui in massima si riferisce alla disciplina previgente, giacché, a seguito della riforma dell’Ordinamento forense, la cancellazione non è più tra le sanzioni disciplinari irrogabili (cfr. art. 52 L. 247/2012).
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 10921 del 19 Maggio 2014 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 181 del 17 Ottobre 2013
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