In sede d’impugnazione del provvedimento del consiglio dell’ordine, che abbia disposto la cancellazione di un avvocato o procuratore dall’albo ordinario, per incompatibilità discendente dalla sua qualità di dipendente di enti od amministrazioni pubbliche, deve negarsi l’interesse di detto professionista a censurare la legittimità della sua contestuale iscrizione nell’elenco speciale degli addetti agli uffici legali di detti enti od amministrazioni (nella specie, sotto il profilo dell’inesistenza di un ufficio legale presso il proprio datore di lavoro), atteso che tale ulteriore e diversa iscrizione non interferisce sulla regolarità, nel concorso dei relativi presupposti, di quello cancellazione, né implica di per sé un pregiudizio per il professionista medesimo.
Cassazione Civile, sentenza del 14 febbraio 1987, n. 01610, sez. U- Pres. TAMBURRINO G- Rel. CRUCIANI M- P.M. CARISTO M (CONF)
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