Il sopravvenire della decisione del CNF riguardo alla deliberazione del COA di cancellazione, se è vero che determina l’esecutività della stessa (sospesa dalla proposizione del ricorso al CNF ai sensi dell’art. 17, commi 14, secondo inciso, 18 e 19), tuttavia, accertando la legittimità del provvedimento di cancellazione, lo fa con riferimento al momento della deliberazione del COA, onde è da quel momento che l’interessato non aveva titolo per essere iscritto, sicché sin da allora egli non ha esercitato legittimamente la professione sul piano dell’ordinamento professionale.
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 21114 del 12 Settembre 2017 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 400 del 31 Dicembre 2016
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