Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Sestini), SS.UU, sentenza n. 41988 del 30 dicembre 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 41988 del 30 Dicembre 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 19 del 01 Febbraio 2021
0 Comment