Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso: l’obbligo di rinunciare agli incarichi è inderogabile

Ai sensi dell’art. 34 cdf, l’avvocato per poter agire nei confronti del cliente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve previamente rinunciare a tutti gli incarichi da quel cliente conferitigli. Tale regola non lascia spazio alcuno alla possibilità di derogarvi attraverso il consenso della parte assistita, trattandosi di norma deontologica sottratta alla disponibilità delle parti (Nel caso di specie, al fine di garantirsi il pagamento del proprio compenso, l’avvocato -d’accordo con il cliente- aveva iscritto ipoteca giudiziale su un immobile di quest’ultimo, in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto sulla scorta di un riconoscimento di debito del cliente stesso, nei cui confronti non aveva tuttavia dismesso i mandati in corso, con il consenso dell’interessato medesimo).

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., ordinanza n. 11519 del 2 maggio 2025

Giurisprudenza Cassazione

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