L’avvocato stabilito, già iscritto alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 nella sezione speciale dell’albo, il quale presenti, successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, domanda di iscrizione nell’albo degli avvocati per esercitare la professione con il titolo di avvocato, è soggetto, ai fini dell’iscrizione nell’albo, alla normativa sull’incompatibilità dettata da quest’ultima legge, senza che possa operare l’ultrattività della disciplina più favorevole dettata dall’art. 3 del precedente ordinamento forense, applicabile soltanto agli avvocati già iscritti, non anche agli avvocati stabiliti iscritti nella sezione speciale dell’albo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 412).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 18176 del 24 luglio 2017
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 18176 del 24 Luglio 2017 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 412 del 31 Dicembre 2016
0 Comment