Il procedimento di riconoscimento diretto del titolo di abogado nell’ordinamento italiano, in esecuzione della direttiva 2005/36/CE, è del tutto differente da quello concernente l’iscrizione (e il mantenimento dell’iscrizione) dell’avvocato stabilito nella Sezione speciale di cui all’art. 6, legge n. 96 del 2001, di attuazione della Direttiva 98/5/CE. Infatti, si tratta di istituti autonomi, la cui diversità si riflette anche sul regime d’impugnazione dei relativi provvedimenti: il diniego del riconoscimento del titolo straniero richiesta ai sensi della legge n. 206 del 2007, promanando dal Ministero della Giustizia, è impugnabile davanti al giudice amministrativo; il diniego o la cancellazione dell’iscrizione dell’avvocato straniero nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti, promanando dal COA, è impugnabile davanti al CNF.
Corte di Cassazione (pres. Giusti, rel. Porreca), SS.UU., ordinanza n. 6794 del 14 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 6794 del 14 Marzo 2025 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 402 del 31 Ottobre 2024
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