Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di evitare incompatibilità – Amministratore unico di società commerciali – Incompatibilità – Sussiste.

È incompatibile con l’esercizio della professione forense l’attività svolta nella qualità di amministratore unico di società commerciali, rientranti nella previsione dell’art. 2195 c.c., e costituite nella forma delle s.r.l. o s.p.a., con carattere imprenditoriale e commerciale. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 18 aprile 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Vinatzer), sentenza del 15 maggio 1996, n. 68

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 15 Maggio 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 18 Aprile 1995
Giurisprudenza CNF

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