In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, costituisce violazione dell’art. 55 del codice deontologico forense l’assunzione e l’esercizio dell’incarico di componente di un collegio arbitrale in situazione di incompatibilità (nella specie, in quanto professionista associato del difensore di una delle parti), a nulla rilevando la mancata contestazione della circostanza nel corso del procedimento arbitrale, per essere il divieto di assunzione sancito da tale norma volto a tutelare il profilo deontologico dell’avvocatura garantendo l’indipendenza e l’imparzialità del collegio arbitrale in quanto tale, a prescindere dalla correttezza dello svolgimento del mandato. (massima uff.)
Corte di Cassazione (pres. Bisogni, rel. Bisogni), SS.UU, sentenza n. 7761 del 9 aprile 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 7761 del 09 Aprile 2020 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 217 del 27 Dicembre 2018
0 Comment