Avvocato che sia anche Giudice di Pace: vietato specificarlo nella carta intestata dello studio legale

Il possesso del titolo di giudice onorario non è compreso tra i dati che l’art. 17, comma secondo, lettera a), del codice deontologico forense consente all’avvocato d’inserire nella carta intestata utilizzata per lo svolgimento dell’attività professionale, trattandosi di un’informazione che non attiene alla professione di avvocato, ma all’esercizio di un’attività profondamente diversa, tanto da risultare incompatibile nel medesimo ambito territoriale. Tale notizia, riguardando l’appartenenza – sia pure temporanea – ad un ordine che ha un ruolo e compiti istituzionali sicuramente diversi rispetto a quelli che svolge l’avvocatura, ed aggiungendo un “quid pluris” alla posizione di chi la comunica, costituisce illecito disciplinare, in quanto contrasta con la “ratio” della norma citata, volta ad evitare che informazioni non attinenti alla professione di avvocato possano alterare i limiti di una concorrenza che deve svolgersi secondo regole ben precise, poste a garanzia della “par condicio” tra i professionisti.

Cassazione Civile, sez. U, 13 gennaio 2006, n. 486- Pres. Nicastro G- Rel. Falcone G- P.M. Palmieri R (Conf.)
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 242
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 22 marzo 2005, n. 55.

abc, Giurisprudenza Cassazione

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