Il titolo dell’avvocato che abbia conseguito l’abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto in Italia, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati stabiliti, solo se rilasciato dalla U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania), Ordine tradizionale Bucarest, organismo indicato da tale Stato quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il meccanismo di cooperazione tra i Paesi membri dell’Unione europea. Va, quindi, disattesa, per carenza del requisito del fumus boni iuris, l’istanza di sospensione della esecutività del provvedimento di cancellazione da quell’elenco per essere avvenuta la corrispondente iscrizione sulla base di un titolo reso da un organismo diverso (la U.N.B.R., struttura BOTA).
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Grasso), SS.UU, sentenza n. 23791 del 29 luglio 2022
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 23791 del 29 Luglio 2022 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 190 del 05 Novembre 2021
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