L’avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 115, se – nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 12 dlgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale – abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 34961 del 13 dicembre 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Amoroso), SS.UU, sentenza n. 5073 del 15 marzo 2016.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 34961 del 13 Dicembre 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 27 del 20 Febbraio 2021
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