Avvocati stabiliti e dispensa dalla prova attitudinale: l’apprezzamento circa l’esercizio effettivo e regolare della professione forense non è sindacabile in cassazione

In tema di dalla prova attitudinale prevista dall’art. 12 del d.lgs. 96/2001, la valutazione del CNF circa l’esercizio effettivo e regolare della professione forense da parte dell’avvocato stabilito non è sindacabile in Cassazione, ove la relativa motivazione sia congrua e immune da vizi logico-giuridici (come nella specie), trattandosi di apprezzamento rimesso al giudice di merito (Nella specie, l’abogado aveva trattato quattro procedimenti giudiziari in tre anni, ritenuti insufficienti dal COA e, in sede di impugnazione, anche dal CNF. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso in parte qua).

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 34961 del 13 dicembre 2023

abc, Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment