Le garanzie procedimentali non costituiscono un mero rituale formalistico, sicché il difetto di comunicazione di avvio del procedimento (art. 21-octies L. n. 241/1990) è ininfluente ove risulti che il contenuto del provvedimento, in quanto vincolato, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, siccome rigidamente predisposto da una norma o da altro provvedimento sovraordinato, senza che all’amministrazione residui facoltà di scelta tra determinazioni diverse (Nella specie, trattavasi di delibera di rigetto della richiesta di esonero dalla prova attitudinale prevista dall’art. 12 del d.lgs. 96/2001, a fronte della mancata dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge per ottenerlo).
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 34961 del 13 dicembre 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 34961 del 13 Dicembre 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 27 del 20 Febbraio 2021
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