A norma dell’art. 6, comma 2, e comma 3, lett. c), d.lgs. n. 96 del 2001, l’iscrizione presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine è l’unica condizione per l’iscrizione nella Sezione speciale. A diverse conclusioni potrebbe giungersi solo qualificando in termini di abusività l’iscrizione presso l’albo estero, ovvero qualora fosse fatta per aggirare le preclusioni e i limiti propri della legislazione professionale italiana. Tuttavia, deve escludersi l’abusività della condotta del cittadino di uno Stato membro che si rechi in altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a séguito del superamento di esami universitari e faccia poi ritorno, anche dopo poco tempo, nello Stato cittadino per esercitarvi la professione di avocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.
Corte di Cassazione (pres. Giusti, rel. Porreca), SS.UU., ordinanza n. 6794 del 14 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 6794 del 14 Marzo 2025 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 402 del 31 Ottobre 2024
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