L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che rigettava il ricorso. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei-, sentenza del 11 novembre 2017, n. 174).
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Chindemi), SS.UU, sentenza n. 3516 del 6 febbraio 2019
NOTA:
In parte motiva, la Corte richiama 29 propri precedenti conformi (“da S.U. n. 6463/2016 a S.U. n. 21114/2017”).
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 3516 del 06 Febbraio 2019 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 174 del 11 Novembre 2017
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