L’iscrizione nell’Albo ordinario, a seguito di intervenuta integrazione, di un avvocato precedentemente iscritto nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti di cui al D.Lgs. n. 96/2001 non può comportare il cumulo della relativa anzianità di iscrizione, giacché l’iscrizione alla Sezione speciale consente una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di intesa con un Avvocato iscritto all’Albo ordinario, attività funzionale all’espletamento del procedimento di stabilimento-integrazione ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001. Deve peraltro ritenersi che tale disciplina sia costituzionalmente legittima nonché coerente con il contesto normativo sovranazionale, secondo i principi espressi dalla Corte di giustizia.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Giusti), SS.UU., sentenza n. 5306 del 28 febbraio 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Brienza), sentenza n. 41 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 177 del 17 ottobre 2022.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 5306 del 28 Febbraio 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 41 del 25 Marzo 2023
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