Gli avvocati dipendenti da enti pubblici possono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’Albo ordinario, presso il Consiglio dell’Ordine locale (art. 3, quarto comma, lett. “b”, R.D.L. n. 1578 del 1933, conv. nella legge 36 del 1934 e modificato dalla legge n. 1949 del 1939), solo sul presupposto imprescindibile della “esclusività” dell’espletamento, da parte loro, dell’attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell’ente stesso.
Cassazione Civile, sentenza del 23 giugno 1995, n. 7084, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Marotta R- P.M. Aloisi M (Conf.)
0 Comment