Il praticante può continuare a svolgere il tirocinio una volta decorsi i diciotto mesi dall’iscrizione nel Registro, la quale può tuttavia durare al massimo cinque anni ove permangano tutti i requisiti previsti dall’articolo 41, comma 12, legge 31 dicembre 2012, n. 247 per ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 9 Decreto 17 marzo 2016, n. 70. […]