L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nella specie trattavasi di concomitante impegno professionale). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 33 del 17 febbraio 2025