E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge, giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 251 del 30 dicembre 2021