L’avvocato che in scritti difensivi prospetti, senza alcun elemento probatorio, l’ipotesi di una falsificazione dolosa ad opera del cancelliere e di un collega, pone in essere un comportamento offensivo che va ben oltre il normale diritto di difesa e viola i principi di dignità e correttezza (nella specie è stata ritenuta idonea la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Ivréa, 25 maggio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. RUGGERINI), sentenza del 29 novembre 1995, n. 141