L’avvocato che non dia notizie alla parte assistita sull’attività svolta, omettendo di dare giustificazioni sull’impiego delle somme ricevute dal cliente e trattenendo parte delle stesse con il pretesto di una generica ed unilaterale compensazione del proprio onorario, pone in essere una condotta contraria ai doveri di probità, lealtà e correttezza: congrua ed adeguata appare la sanzione della sospensione per mesi due. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 21 gennaio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. LANDRISCINA, rel. Buccico), sentenza del 6 novembre 1995, n. 107