Le espressioni sconvenienti ed offensive non si addicono al professionista forense e sono disciplinarmente rilevanti, anche quando sono la reazione ad un eventuale fatto illecito altrui. L’eventuale provocazione ricevuta, infatti, non può costituire una esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca del l° luglio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. PANUCCIO, rel. DANOVI), sentenza del 6 novembre 1995, n. 113