L’omessa indicazione, nell’epigrafe della sentenza, dei capi di incolpazione non produce alcuna causa di nullità o annullabilità della sentenza stessa; quel che rileva è, infatti, la contestazione contenuta nel capo di incolpazione (che segna i limiti dell’accusa e della difesa). (Accoglie parzialmente -il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 aprile 1994, sostituendo la sanzione della cancellazione con quella della sospensione per anni uno).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. DE MAURO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 156