Ai sensi dell’art. 50 r.d.l. 1578/33 la legittimazione attiva a ricorrere al C.N.F. avverso le decisioni del C.d.O. territoriale spetta solo al professionista iscritto ed al pubblico ministero. Non è quindi ammissibile il ricorso presentato dal terzo sebbene interessato alla decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Aosta, 23 maggio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Ruggerini), sentenza del 6 dicembre 1996, n. 176