L’avvocato che ponga in essere una situazione di conflitto anche solo potenziale nei confronti della parte da lui assistita, e, comunque, ingeneri nei terzi il sospetto che la sua condotta non sia improntata ai canoni di una assoluta correttezza, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, per il quale appare adeguata la sanzione dell’avvertimento (nella specie il professionista aveva partecipato, se pur in buona fede, per procura di una sua cliente, all’asta per la vendita di beni di proprietà di un suo assistito nella procedura esecutiva, ingenerando nei terzi il sospetto che egli agisse per conto del debitore esecutato, e quindi non correttamente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 11 novembre 1993, sostituendo la sanzione della censura con quella dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. QUINZIO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 157