Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che, se pur in risposta a frasi od atteggiamenti provocatori, usi nei confronti di agenti carcerari frasi offensive e non consoni al linguaggio misurato e corretto con cui l’avvocato ha l’obbligo deontologico di esprimersi. Sanzione adeguata è la censura. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 7 novembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Cricrì), sentenza del 6 novembre 1996, n. 149