La prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare viene interrotta non dalla delibera del C.d.O. che dispone l’apertura del procedimento disciplinare, ma dalla notificazione della deliberazione medesima all’interessato, quale atto idoneo a portare a sua conoscenza gli addebiti mossi ed a porlo in condizione di esercitare il diritto di difesa. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 27 febbraio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. D’Arle), sentenza del 28 febbraio 1996, n. 39