La diversità di composizione dell’organo deliberante nelle sedute in cui si è articolato il procedimento è causa di nullità assoluta del provvedimento, rilevabile anche d’ufficio. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cosenza, 9 febbraio 1993) Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Mazzarolli), sentenza del 5 novembre 1993, n. 120